Registrazione nel LUL del rimborso spese degli Amministratori che non percepiscono compensi
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 27 del 6 luglio 2010, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in merito alla possibilità di omettere la registrazione nel Libro Unico del Lavoro dei rimborsi spese, comunque documentati, percepiti dagli Amministratori ai quali non viene conferito alcun compenso.
La risposta in sintesi:
"...La disciplina dei rimborsi spese
da annotare nel Libro Unico del Lavoro è strettamente connessa, da un lato, ai
soggetti che devono essere iscritti nel Libro medesimo, dall’altro dalla
tipologia dei rimborsi stessi.
Con riguardo al primo profilo è sufficiente considerare il dettato dell’art. 39,
comma 1, del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), che indica come
soggetti da iscrivere nel Libro Unico “tutti i lavoratori subordinati, i
collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con
apporto lavorativo”.
La circolare n. 20/2008 di questo Ministero ha comunque precisato che “vanno
esclusi dalla registrazione nel Libro Unico del Lavoro tutti quei soggetti che
svolgano tali attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma, quali,
a titolo esemplificativo (…) amministratori, sindaci e componenti collegi e
commissioni, i cui compensi sono attratti nei redditi di natura professionale”.
Inoltre, stante i chiarimenti rinvenibili nel Vademecum del 05/12/2008 (sezione
B, n. 2, 3 e 4), “in ottica semplificatrice” gli amministratori devono essere
iscritti nel Libro Unico del Lavoro solo se non sono liberi professionisti e
solo con riferimento al mese in cui avviene la eventuale percezione di compensi
o rimborsi spese. Ne consegue, tra l’altro, che l’impresa che non occupa
dipendenti non è nemmeno tenuta all’istituzione del LUL per registrare il solo
amministratore che non percepisce compensi.
Con riguardo ai rimborsi spese da documentare nel Libro Unico del Lavoro ai
sensi dell’art. 39, comma 2 del D.L. n. 112/2008, si precisa che devono essere
effettuate le annotazioni relative ai rimborsi spese anche se fiscalmente e
contributivamente esenti, ovvero di tutte quelle somme sostenute dal lavoratore
in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa
nell’interesse esclusivo del datore di lavoro ed aventi, per questo motivo, un
profilo strettamente restitutorio (rimborsi a piè di lista o alte spese
rimborsabili fino all’importo massimo di € 15,49).
Si precisa, altresì che, ai fini dell’individuazione dei rimborsi spese da
indicare nel LUL, non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono
effettuati, bensì la qualità delle spese rimborsate.
Ciò significa che devono essere indicate le somme da rimborsare, sia
forfetariamente che su base di indicazione analitica (note spese o rimborsi
chilometrici), con esclusione, quindi, di tutti i rimborsi che si riferiscono a
documenti intestati direttamente all’azienda (quali, ad esempio, fatture per
spese sostenute dal lavoratore in nome e per conto dell’azienda o carte
carburanti). L’esclusione di tali rimborsi spese dalla registrazione nel Libro
Unico ha un puro intento semplificativo, vale a dire di non duplicare
registrazioni che possono trovare opportuno riscontro in scritture obbligatorie
di carattere fiscale.
Rientrano tra le somme da registrare nel Libro obbligatorio anche i rimborsi
cumulativi di spese effettuate dal dipendente in occasione di missioni
collettive purché fiscalmente documentati a mezzo di fatture non intestate
all’azienda, né nominativamente riferibili al singolo lavoratore.
Da quanto sopra detto in merito ai rimborsi spese da registrare nel Libro Unico, si evince che gli stessi sono comunque legati alla posizione del soggetto al quale devono essere restituite le somme versate in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Se, infatti, si tratta di soggetti che
devono essere iscritti nel Libro Unico, occorrerà solo valutare la tipologia dei
rimborsi in questione per stabilire se debbano o meno essere registrati nel LUL.
Altrimenti, come nel caso degli amministratori, occorrerà prima di tutto
considerare se gli stessi svolgono una prestazione di natura o meno autonoma e
se percepiscono compensi. Nel caso di amministratori i cui compensi non sono
attratti nei redditi di natura professionale e che percepiscono rimborsi spese,
questi ultimi dovranno essere registrati nel Libro Unico con riferimento al
momento del rimborso e cioè della contabilizzazione effettiva di dette spese
(c.d. criterio di cassa).".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it