Congedo straordinario per assistenza disabili e periodo di sospensione dal lavoro
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 70 del 12
ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della Direzione Centrale Prestazioni a
sostegno del reddito dell'INPS, in merito alla possibilità per il lavoratore di
fruire del congedo straordinario previsto dall’art 42, comma 5, del
D.L.vo n. 151/2001, in un periodo di sospensione totale dell’attività
lavorativa. Inoltre, l'istante chiede quale sia la retribuzione di riferimento
per calcolare l’indennità prevista dalla medesima normativa nei casi di congedo
straordinario usufruito in presenza delle seguenti ipotesi:
1) sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle
integrazioni salariali (CIG ad orario ridotto);
2) sospensione totale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni
salariali;
3) periodi di riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione a seguito di
stipulazione di contratti di solidarietà ex art. 1, L. n. 863/1984;
4) periodi di riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione sulla base di
contratti di solidarietà stipulati ex art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993.
La risposta in sintesi:
"... Dal contenuto delle disposizioni
di legge indicate si evince che lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte
del richiedente il congedo costituisce presupposto indefettibile per ottenerne
la fruizione. Va infatti rilevato che la sospensione totale del rapporto di
lavoro – come nel caso di CIG a zero ore – consente già di adempiere alle
funzioni di cura e assistenza in questione.
In altri termini – ed in risposta al quesito sub 2 – in costanza di sospensione
totale del rapporto di lavoro, non risulta possibile avanzare la richiesta di
congedo, che appare invece ammissibile nell’ipotesi in cui la relativa domanda
sia stata presentata prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del
personale dipendente in CIG a zero ore.
Pertanto la presentazione della domanda di congedo prima di un periodo di CIG,
sia ridotta che a zero ore, consente al lavoratore di fruire del congedo
straordinario con conseguente erogazione dell’indennità prevista dall’art 42
comma 5. Il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell’attività
lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG e non percepirà il contributo
integrativo previsto per la CIG.
Con riferimento al parametro retributivo utile sulla base del quale calcolare la
misura dell’indennità prevista dall’art 42 cit., si ritiene di dover fare
riferimento al principio, secondo cui l’indennità dell’art. 42, comma 5, del
D.L.vo n. 151/2001 deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in
funzione della effettiva prestazione lavorativa, così come del resto avviene
anche nelle ipotesi di prestazione part-time (v.
INPS circ. n. 64/2001).
Nel caso di presentazione della domanda durante la sospensione parziale
dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (ipotesi
sub 1), il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione
salariale per le ore di CIG, unitamente all’indennità per il congedo
straordinario ex art. 42, comma 5. Per quanto sopra premesso, si ritiene che la
relativa indennità debba essere calcolata con riferimento all’ultima
retribuzione percepita “al netto” del trattamento integrativo.
Analogamente, per quanto concerne la modalità di calcolo della indennità qualora
l’azienda sottoscriva un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di
lavoro ai sensi dell’art 1 della
Legge n. 863/1984 o ai
sensi dell’art. 5, comma 5, della
Legge n. 236/1993 (ipotesi
sub 3 e 4), si ritiene che l’indennità stessa vada parametrata all’ultima
retribuzione percepita, eventualmente decurtata del contributo statale qualora
già erogato.".
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