Contratto di franchising – applicabilità alle aziende di servizi
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 73 del 12 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della Confcommercio, in merito alla applicazione del contratto di franchising di alla L. n. 129/2004 alle aziende di servizi e alla gestione dei relativi rapporti di lavoro instaurati dal franchisor e dal franchisee.
La risposta in sintesi:
"... Pertanto, il franchisee o il
franchisor soggiacciono alle vigenti disposizioni in materia di rapporti di
lavoro alla stregua di ogni altro soggetto di natura imprenditoriale.
Ne deriva, in capo al franchisor e al franchisee, la piena e assoluta titolarità
del potere direttivo sulla forza lavoro alle rispettive dipendenze e la
responsabilità esclusiva di ciascuno degli imprenditori individualmente per
quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relativi ai rapporti di lavoro
utilizzati nelle proprie organizzazioni. L’appartenenza alla rete di franchising
infatti non incide sui normali criteri di imputazione dei rapporti di lavoro
anche quando, come peraltro precisato anche in giurisprudenza dall’unico
precedente che a quanto consta si è occupato specificatamente di questo profilo
(cfr. Pret. Roma 6 novembre 1997), elementi che in altre circostanze potrebbero
essere ritenuti sintomatici di una unicità di impresa trovino invece adeguato e
razionale riscontro in un genuino rapporto di franchising.
Da ciò discende, inoltre, che i diritti dei
lavoratori possono essere esercitati esclusivamente nei confronti del proprio
datore di lavoro (franchisor ovvero franchisee) che, unico responsabile del
rapporto di lavoro, rimane altresì unico destinatario di cause o rivendicazioni
eventualmente avanzate dai propri dipendenti.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it