Applicazione degli istituti posti a tutela del disabile anche ai lavoratori ipovedenti

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 74 del 12 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), in merito alla applicabilità degli istituti posti a tutela del lavoratore e disciplinati dalla Legge n. 68/1999 anche con riferimento ai lavoratori non vedenti assunti ai sensi della Legge n. 113/1985.

 

 La risposta in sintesi:

 

"... Ciò premesso si ritiene che in presenza di un verbale della Commissione ASL per il riconoscimento dell’invalidità civile che accerti la non idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni di centralinista telefonico non vedente – idoneità che gli aveva consentito l’iscrizione all’Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 113/1985 – ne consegue che il soggetto debba essere adibito a mansioni compatibili con il suo attuale stato di salute.
Pertanto le garanzie e le procedure previste dall’art. 10 della Legge n. 68/1999 trovano applicazione anche con riferimento ai centralinisti telefonici non vedenti sulla base degli accertamenti operati dalla commissione medica di cui alla Legge n. 295/1990 integrata ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992.".
 

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L'interpello

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