Applicazione degli istituti posti a tutela del disabile anche ai lavoratori ipovedenti
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 74 del 12 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), in merito alla applicabilità degli istituti posti a tutela del lavoratore e disciplinati dalla Legge n. 68/1999 anche con riferimento ai lavoratori non vedenti assunti ai sensi della Legge n. 113/1985.
La risposta in sintesi:
"... Ciò premesso si ritiene che in
presenza di un verbale della Commissione ASL per il riconoscimento
dell’invalidità civile che accerti la non idoneità del soggetto allo svolgimento
delle mansioni di centralinista telefonico non vedente – idoneità che gli aveva
consentito l’iscrizione all’Albo professionale nazionale dei centralinisti
telefonici non vedenti, ai sensi dell’art. 1 della
Legge n. 113/1985 – ne
consegue che il soggetto debba essere adibito a mansioni compatibili con il suo
attuale stato di salute.
Pertanto le garanzie e le procedure previste dall’art. 10 della
Legge
n. 68/1999 trovano applicazione anche con riferimento ai centralinisti
telefonici non vedenti sulla base degli accertamenti operati dalla commissione
medica di cui alla Legge n.
295/1990 integrata ai sensi dell’art. 4 della
Legge n. 104/1992.".
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