Co.co.co. per autisti e personale addetto alle scorte tecniche
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 13 febbraio 2006, ad un interpello del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Piacenza, in ordine all’eventuale ammissibilità, pur dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, “del contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto per gli autisti e personale addetto alle scorte tecniche” di cui al D.M. 18 luglio 1997 e relativo allegato Disciplinare, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno, in attuazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, si è così espressa:
"...Dalla interpretazione letterale e
sistematica dell’art. 61 D.Lgs. n. 276/2003 risulta chiara la natura esaustiva
dell’elencazione delle prestazioni, dei rapporti e delle attività di
collaborazione escluse dalla obbligatoria riconducibilità ad uno o più progetti
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, con la conseguente conclusione
della inammissibilità di una legittima stipulazione di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa senza progetto da parte di personale
addetto al servizio di scorte tecniche.
Si rileva che, pur essendo stato il disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett.
g4) dell’originario D.M. 18 luglio 1997 integralmente trascritto nel D.M. 18
marzo 2005 e quindi successivo al D.Lgs. n. 276/2003, l’art. 4 delle
Disposizioni della Legge in Generale sancisce comunque che i regolamenti, ivi
compresi i Decreti Ministeriali ed Interministeriali di cui all’art. 17, comma
3, L. n. 400/1988 (come il D.M. in questione), “non possono contenere norme
contrarie alle disposizioni delle leggi”, stabilendo così il principio generale
della gerarchia delle fonti.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, appare inammissibile, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto da parte di autisti e personale addetto al servizio di scorte tecniche di cui al D.M. marzo 2005.".
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