Versamento della contribuzione per CIG alle cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 6 del 13 marzo 2012, ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – FILT- CGIL, in merito alla problematica afferente alla applicabilità o meno dell’obbligo di versamento della contribuzione per cassa integrazione guadagni ex art. 9, Legge n. 407/1990, alle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali di cui all’art. 21, comma 1 lett. b), Legge n. 84/1994.
In particolare l’interpellante chiede se, a seguito dell’emanazione all’art. 19, comma 12, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009), concernente le modalità di erogazione dell’indennità per mancato avviamento al lavoro con riferimento ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo, sia possibile continuare a configurare l’obbligo contributivo di cui sopra gravante sulle aziende industriali con lavoratori sospesi dal lavoro o con attività ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche o nelle ipotesi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale (cfr. Legge n. 1115/1968).
La risposta in sintesi:
"...In virtù di un'interpretazione sistematica delle due norme, il rapporto tra le stesse può essere letto sotto il profilo della specialità. L’art. 19, comma 12 potrebbe infatti considerarsi diposizione di carattere speciale ovvero complementare, in ordine ai soggetti beneficiari dell’indennità, rispetto al disposto di cui all’art. 9, quale norma avente natura generale.
Conseguentemente, l’indennità di mancato
avviamento di cui all’art. 19 risulta erogata soltanto per i lavoratori portuali
che svolgono prestazioni temporanee; per converso, nei confronti di tutte le
altre tipologie di lavoratori continuerà a trovare applicazione la norma di cui
all’art. 9,
Legge n. 407/1990,, ai fini del versamento dei contributi in forma agevolata
da parte delle aziende in crisi.
In linea con la declinata ricostruzione
giuridica, appare possibile affermare che in relazione ai lavoratori temporanei
del settore portuale le cooperative in questione non siano tenute al versamento
dei contributi nella misura fissata dall’art. 9 citato a far tempo dall’entrata
in vigore dell’art. 19, comma 12, del
D.L. n. 185/2008.".
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