Attività di ricerca e selezione di agenti di commercio
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 53 del 12 giugno 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla sussistenza, in capo ai soggetti che svolgono attività di ricerca e selezione di agenti di commercio per conto di un azienda mandante, dell’obbligo di rispettare i requisiti e di effettuare gli adempimenti previsti dal D.L.vo n. 276/2003 per l’esercizio di tale attività.
La risposta in sintesi:
"... Tale attività di ricerca e selezione
del personale è definita dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.L.vo n. 276/2003
come “l’attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una
specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione
di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno
all’organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa”.
Il Legislatore, utilizzando le generiche locuzioni “personale” e “posizioni
lavorative” intende quindi individuare, quali destinatari dell’attività di
ricerca e selezione, tutti i soggetti in cerca di lavoro, in possesso delle
specifiche competenze richieste dall’organizzazione committente, prescindere
dalla natura subordinata, autonoma o parasubordinata del rapporto di lavoro che
le parti contrattuali concorderanno di instaurare.
Tra questi soggetti rientrano, pertanto, anche gli agenti di commercio di cui
all’art. 1742 c.c. che svolgono la propria attività nell’ambito di un rapporto
di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409,
comma 1, n. 3 c.p.c.).
Ne consegue che anche l’attività di ricerca e selezione di agenti di commercio
deve essere svolta esclusivamente da soggetti autorizzati, posto che nessuna
esplicita deroga legislativa è espressamente stabilita in materia.".
|
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it