Emersione ed attività ispettiva
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 55 del 10 luglio 2009, ha risposto ad un quesito della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, commi 1192-1201 della Legge n. 296/2006 così come modificato dalla Legge n. 31/2008.
La risposta in sintesi:
"...
Ciò premesso, va evidenziata la previsione
secondo cui “l’accordo sindacale (…) comprende la regolarizzazione delle
posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei
lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi”. In
altre parole detto accordo individua inderogabilmente il “campo di applicazione”
della procedura di emersione e soltanto in tale sede è previsto che la stessa si
applichi alla generalità dei lavoratori individuati, in sede di accertamento,
quali lavoratori “in nero”.
L’eventuale diniego del lavoratore – debitamente comprovata dal datore di lavoro
istante – a sottoscrivere l’atto conciliativo o il contratto di lavoro, quali
adempimenti successivi e conseguenti all’accordo sindacale, non può però
inficiare l’intera procedura di emersione, impedendo la regolarizzazione degli
ulteriori lavoratori coinvolti.
Un diversa soluzione, infatti, non solo comprometterebbe il diritto del datore
di lavoro di aderire alla procedura de quo ed alle connesse agevolazioni ma
anche il diritto degli altri lavoratori a vedere sanato il proprio rapporto di
lavoro con la certezza di un impiego per almeno ulteriori 24 mesi.
Anche sotto il profilo della estinzione delle sanzioni non possono non valere i
medesimi ragionamenti, cosicché alla emersione anche di una parte soltanto dei
lavoratori interessati dalla procedura seguirà l’estinzione della totalità delle
sanzioni, così come del resto è previsto dal comma 1197 della
Legge n.
296/2006.”.
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