Legge n. 68/1999 - esclusioni dalla base occupazionale
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 57 del 10
luglio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione degli artt. 3 e
5, comma 2, della
Legge
n. 68/1999.
In particolare, si chiede se i lavoratori occupati in aziende del settore
terziario (servizi ambientali), addetti alla conduzione di mezzi pesanti,
all’attività di espurgo di vasche biologiche e pozzetti stradali, nonché
all’autotrasporto di combustibili, possano essere esclusi dal computo della base
occupazionale, ai fini del calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3
della suddetta Legge”.
La risposta in sintesi:
"... Con riferimento ai primi due
quesiti, dunque, appare possibile affermare che i lavoratori svolgenti attività
di trasporto o di autista nell’ambito di aziende appartenenti al settore
terziario, ovvero non rientranti nel settore del trasporto, dell’autotrasporto,
né tantomeno in quello dell’edilizia, debbano necessariamente essere compresi
nel computo della base occupazionale ai fini della determinazione della quota ex
art. 3.
Ai fini della soluzione delle problematiche sollevate con il terzo quesito,
concernente l’ipotesi di una azienda, avente un organico composto di oltre 50
dipendenti, articolata in micro negozi (da 2 a 4 dipendenti ciascuno), aventi
sede in più province, si formulano le seguenti osservazioni.
Innanzitutto, si evidenzia che la Legge n. 68/1999 non contempla alcuna disposizione normativa concernente l’esclusione dal computo della base occupazionale, che sia giustificata dal numero esiguo di lavoratori occupati nelle singole unità produttive di cui si compone l’azienda.
Ciò in quanto, ai fini della determinazione della quota di riserva ex art. 3, occorre fare riferimento al personale occupato sul territorio a livello nazionale.
Si sottolinea, infine, che l’azienda in
questione potrà effettuare la scelta delle province per l’assunzione
obbligatoria di soggetti protetti, presentando a questo Ministero richiesta di
autorizzazione alla compensazione territoriale interregionale, la quale viene
rilasciata sulla base dei criteri e delle modalità di cui al D.M. 24/04/2007,
con particolare riguardo all’art. 1, lett. c).".
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