DURC - distacco e attività di trasporto
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 58 del 10 luglio 2009, ha risposto ad un quesito dell'Inail, in merito alla corretta interpretazione delle norme relative al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nell’ambito degli appalti pubblici e privati in edilizia. In particolare, l’interpellante chiede se in caso di lavoratori distaccati, ai sensi dell’art. 30, D.L.vo n. 276/2003, il Documento che certifica la posizione di regolarità contributiva debba essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, ovvero anche dall’impresa distaccante, estranea al contratto di appalto e all’esecuzione dei lavori.
La risposta in sintesi:
"... In caso di distacco lecito, il
lavoratore inviato presso l’impresa distaccataria è inserito, nei limiti
dell’accordo di distacco, nell’organizzazione della impresa distaccattaria, ma
il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore di
lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all’appalto, sotto ogni profilo,
l’impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una
richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto
nei confronti del distaccatario appaltatore.
Riguardo al secondo quesito, concernente la necessità o meno di possedere il
Documento per le imprese che svolgono attività di consegna e scarico di
materiale edile all’interno di un cantiere, appare opportuno richiamare la
risposta, elaborata da questa Direzione, ad interpello n. 3144 del 2005.
In tale occasione si è chiarito che, nell’ambito degli appalti pubblici e
privati nel settore dell’edilizia, le imprese esecutrici delle lavorazioni di
cui all’All. I, del
D.L.vo n. 494/1996, ora sostanzialmente riportate nell’All. X, del
D.L.vo n. 81/2008, hanno l’obbligo di certificare la loro posizione di
regolarità contributiva, a prescindere dal settore in cui sono inquadrate.
Si precisa, tuttavia, che, tra le lavorazioni elencate nell’allegato di cui
sopra, non rientrano né le attività di trasporto (consegna e scarico), né più in
generale quelle di mera fornitura di materiale edile.
Peraltro, come già evidenziato da questo Ministero con
circolare n. 4/2007,
concernente la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), non possono
considerarsi imprese esecutrici quelle che, pur presenti in cantiere, non
partecipano in maniera diretta alla realizzazione delle lavorazioni indicate
nell’Allegato citato, ovvero si limitano a svolgere attività di mera fornitura
di materiale a piè d’opera, non accompagnata dalla messa in opera.
Per le ragioni di cui sopra, con riferimento al secondo quesito, è dunque
possibile affermare che anche per le imprese e i lavoratori autonomi, svolgenti
attività di trasporto di materiale edile, non sussiste l’obbligo di
certificazione della regolarità contributiva mediante DURC).".
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