Lavoratori dipendenti di palestre - obbligo contributivo

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 59 del 10 luglio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in merito alla alla sussistenza dell’obbligo contributivo nei confronti dell’ENPALS – e non dell’INPS – per un dipendente di palestra iscritta presso l’Albo delle Imprese Artigiane ed esercente attività di cura estetica o riabilitativa.

 

 La risposta in sintesi:

 

"... Pertanto, se è vero che l’ obbligo assicurativo sorge dalla qualifica stessa del lavoratore per le categorie artistiche e tecniche a prescindere dal tipo di impresa presso cui vengono svolte le prestazioni (ad es. musicisti che si esibiscono presso bar o ristoranti), si ritiene altresì, per le ragioni sopradescritte, che “lo svolgimento di attività sportiva” nell’ambito dell’impianto o del circolo connoti imprescindibilmente la fattispecie. In sostanza, l’assoggettamento a contribuzione ENPALS non può discendere dalla mera denominazione dell’attività quale “palestra”, stante anche l’indisponibilità dell’obbligo contributivo. Resta ferma naturalmente la necessità, nel caso concreto, di procedere ad un’attenta disamina dell’attività complessivamente esercitata dall’azienda e delle professionalità nella stessa impiegate al fine di valutarne il corretto inquadramento contributivo.
Per tali motivi si ritiene che qualora l’attività svolta dal datore di lavoro non sia di natura “sportiva”, ma consista esclusivamente in cure estetiche o di recupero motorio, debba essere assoggettata a contribuzione INPS.".
 

                 

L'interpello

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