Lavoratori dipendenti di palestre - obbligo contributivo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 59 del 10 luglio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in merito alla alla sussistenza dell’obbligo contributivo nei confronti dell’ENPALS – e non dell’INPS – per un dipendente di palestra iscritta presso l’Albo delle Imprese Artigiane ed esercente attività di cura estetica o riabilitativa.
La risposta in sintesi:
"... Pertanto, se è vero che l’ obbligo
assicurativo sorge dalla qualifica stessa del lavoratore per le categorie
artistiche e tecniche a prescindere dal tipo di impresa presso cui vengono
svolte le prestazioni (ad es. musicisti che si esibiscono presso bar o
ristoranti), si ritiene altresì, per le ragioni sopradescritte, che “lo
svolgimento di attività sportiva” nell’ambito dell’impianto o del circolo
connoti imprescindibilmente la fattispecie. In sostanza, l’assoggettamento a
contribuzione ENPALS non può discendere dalla mera denominazione dell’attività
quale “palestra”, stante anche l’indisponibilità dell’obbligo contributivo.
Resta ferma naturalmente la necessità, nel caso concreto, di procedere ad
un’attenta disamina dell’attività complessivamente esercitata dall’azienda e
delle professionalità nella stessa impiegate al fine di valutarne il corretto
inquadramento contributivo.
Per tali motivi si ritiene che qualora l’attività svolta dal datore di lavoro
non sia di natura “sportiva”, ma consista esclusivamente in cure estetiche o di
recupero motorio, debba essere assoggettata a contribuzione INPS.".
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