Riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 59 del 10 luglio 2009, ha risposto ad un quesito del Confcommercio, in merito alla possibilità di fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, alla luce del disposto normativo di cui all’art. 9 del D.L.vo n. 66/2003 con riferimento ai lavoratori che svolgono l’attività di preparazione, produzione e rappresentazioni di spettacoli e di altre iniziative ricreative.
La risposta in sintesi:
"... Ciò premesso, va comunque ricordato
che l’individuazione di un giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica
non deve contrastare con il principio della periodicità del riposo stesso,
secondo il quale occorre osservare, mediamente, un giorno di riposo ogni sei
giorni di lavoro. Sul punto si ricorda la recente modifica apportata all’art. 9,
comma 1, del
D.L.vo n. 66/2003 circa l’arco temporale (14 giorni) di riferimento in base
al quale calcolare tale media.
Deve peraltro sottolinearsi la differenza fra il riposo settimanale – volto,
come si è detto, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e
dell’ambiente di lavoro in generale – ed il diritto di astensione dalla
prestazione lavorativa nei giorni previsti come festività.
In questi casi, deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel
nulla unilaterlamente dal datore di lavoro, essendo la relativa rinunciabilità
rimessa esclusivamente all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. Cass.
16634/2005), accordo che – si ritiene – può essere raggiunto anche in sede di
contrattazione collettiva.".
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