Condizioni di lavoro e regime previdenziale lavoratori distaccati
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 33 del 12 ottobre 2010, ha risposto ad un quesito della Conftrasporto (Confederazione trasporto, spedizione e logistica), in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 72/2000, recante l’attuazione della Direttiva europea 96/71/CE “in materia di distacco transnazionale di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi”.
La risposta in sintesi:
"...Ciò premesso, in risposta al quesito
avanzato, occorre leggere tale disposizione normativa, ed in particolare la
locuzione “medesime condizioni di lavoro”, congiuntamente all’art. 3 della
Direttiva 96/71/2000, concernente il “nocciolo duro” di tutele da applicare nei
confronti dei lavoratori distaccati.
Nello specifico la norma fa riferimento alle condizioni di lavoro e occupazione
previste dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (c.d.
principio lex loci laboris), in materia di periodi massimi di lavoro e minimi di
riposo, durata delle ferie annuali, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
maternità, cessione temporanea di lavoratori, non discriminazione tra uomo e
donna e tariffe minime salariali.
Il medesimo articolo ribadisce, inoltre, che la nozione di tariffa minima
salariale “è definita dalla legislazione e/o dalle prassi nazionali dello Stato
membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato”.
In questo senso, anche la Commissione (v. comunicazione n. 304 del 2007)
conferma che gli Stati membri hanno l’obbligo di verificare l’effettiva
equivalenza delle condizioni di lavoro ed in particolare l’applicazione delle
retribuzioni minime, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario,
indipendentemente dal Paese di stabilimento del datore di lavoro.
Al riguardo occorre sottolineare che, pur
non sussistendo in Italia un trattamento minimo salariale legalmente definito,
la fissazione dello stesso è contenuta nei contratti collettivi di lavoro
stipulati nei diversi settori produttivi dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto del
principio di proporzionalità della retribuzione sancito dall’art. 36 Cost.
Nell’ambito della retribuzione minima sembrano pertanto rientrare innanzitutto i
c.d. scatti di anzianità, nei casi in cui evidentemente siano previsti dalla
contrattazione collettiva (v. ad es. CCNL chimici, tessili, terziario,
metalmeccanica; v. anche Corte Cost. 23 giugno 1988, n. 697).
Si ritiene, inoltre, che nella nozione di
retribuzione devono essere ricomprese tutte le erogazioni patrimoniali del
periodo di riferimento, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta. La
retribuzione, così intesa, va dunque più strettamente legata alla definizione di
“reddito da lavoro dipendente” valida ai fini fiscali e nella stessa rientrano
tutte le erogazioni patrimoniali aventi causa nel rapporto di lavoro in senso
lato, senza operare una comparazione per singola voce retributiva, che
risulterebbe comunque impossibile in considerazione dei differenti regimi
normativi applicabili nei diversi Paesi europei.
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 3.7 della direttiva n. 96/71/CE, “le
indennità specifiche per il distacco sono considerate parte integrante del
salario minimo, purchè non siano versate a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e
alloggio”.
Analoghe considerazioni si possono svolgere con riferimento all’interpretazione
del principio di “parità retributiva” del personale distaccato nell’ambito della
somministrazione transnazionale di lavoro di cui all’art. 4 del medesimo D.Lgs.
n. 72/2000.
Tale norma prevede, infatti, riguardo al trattamento da riconoscere ai
lavoratori temporanei, il rispetto da parte delle agenzie con sede in altro
Stato membro, della disciplina dettata per le agenzie italiane, in passato
contenuta nella L. n. 196/1997, oggi negli artt. 20 – 28 del D.Lgs. n. 276/2003.
Ne consegue che anche nelle ipotesi di lavoro somministrato da agenzie
comunitarie trova applicazione l’art. 23, comma 1, D.Lgs. citato, il quale
sancisce il diritto del lavoratore interinale ad un trattamento economico e
normativo “complessivamente” non inferiore a quello dei dipendenti di pari
livello dell’utilizzatore, nonché la responsabilità solidale di quest’ultimo per
l’adempimento dei crediti retributivi e previdenziali (art. 23, commi 1 e 3,
D.Lgs. n. 276/2003).
Per quanto concerne la seconda problematica sollevata dall’istante, afferente al
diverso aspetto del regime previdenziale, si ribadisce che per i lavoratori
distaccati dalle imprese comunitarie trova applicazione il principio di
“personalità”, opposto al principio di “territorialità” vigente in materia di
condizioni di lavoro.
Pertanto nell’ipotesi di distacco intracomunitario, ai fini della determinazione
dell’imponibile previdenziale, occorre riferirsi al regime di previdenza
contributiva ed assistenziale obbligatoria previsto dalla legislazione del Paese
di invio del lavoratore e non al regime italiano (art. 14 Regolamento CEE
n.1408/1971 – art. 12 del Regolamento CEE n. 883/2004), fermo restando che la
retribuzione su cui calcolare l’imponibile e la relativa contribuzione sarà
determinata secondo il principio di parità di trattamento come sopra
specificato.
In conclusione si rappresenta che, qualora risultino comprovate forme
“patologiche” di ricorso a prestazioni di lavoro o di servizio, in regime di
distacco comunitario, senza garanzia di equivalente trattamento nei confronti
dei lavoratori interessati, al fine di tutelare i crediti retributivi vantati
dagli stessi, il personale ispettivo può adottare la diffida accertativa, ex
art. 12 D.Lgs. 124/2004. Tale provvedimento, avente ad oggetto il differenziale
retributivo accertato in sede ispettiva, potrà essere notificato sia al datore
di lavoro (impresa comunitaria distaccante) che all’impresa committente
stabilita in Italia, in quanto responsabile in solido del credito retributivo,
ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 72/2000, nonché dell’art. 29, comma 2,
del D.Lgs. n. 276/2003.
Ciò risponde ad una duplice finalità: da un lato, consente all’impresa stabilita
in Italia di avere piena conoscenza, sin dall’inizio, del procedimento che la
vede interessata in quanto obbligata solidale, dall’altro, informa i lavoratori
coinvolti della presenza dell’obbligato solidale, quale ulteriore salvaguardia
dei crediti retributivi accertati.".
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