Soggetti iscrivibili presso l'ENPALS - esperto opinionista
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 41 del 14 novembre 2011, ha risposto ad un quesito della Confcommercio e della F.R.T. (Federazione Radio Televisioni), in merito all’inquadramento contributivo della figura professionale dell'"esperto opinionista” che partecipa alle trasmissioni televisive per commentare su un determinato argomento di cui risulti professionalmente competente. L’istante chiede in particolare se i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di “opinionista” debbano essere assoggettati all’ENPALS, come ritenuto dal medesimo Istituto con circolare n. 7/2006, con riferimento alla figura del “commentatore televisivo”, ovvero all’INPS nell’ambito della Gestione separata".
La risposta in sintesi:
"...Orbene, premesso quanto sopra ed
entrando nel merito del quesito posto, si tratta di individuare i soggetti che
possono essere qualificati “opinionisti esperti” e, tra questi, quali possono
essere assimilabili alle categorie declinate nell’elenco di cui all’art. 3 e nel
D.M. n. 80 del 15 marzo 2005.
L’opinionista cui fa cenno l’istante, ovvero
colui che – nell’ambito di una trasmissione televisiva – fornisce una propria
“opinione”, può includere sostanzialmente due figure: quella dell’“ospite” e del
“commentatore”.
A ben guardare, l’elenco che declina le figure professionali
operanti nell’ambito dello spettacolo non prevede tali figure professionali o
simili, se non quella del “presentatore” (n. 3).
Per quanto riguarda la
figura dell’“ospite” quale soggetto chiamato, a fronte di un compenso, a fornire
anche in modo continuativo una opinione in seno alla trasmissione televisiva,
essa non può, per definizione, assimilarsi a quella del presentatore, pertanto
l’eventuale compenso percepito in tale qualità sarà assoggettato a contribuzione
ENPALS solo ove il soggetto medesimo sia già assoggettato a tale contribuzione
in quanto lavoratore dello spettacolo con qualifica rientrante nell’elenco (e
per ciò stesso risulta “ospite” in virtù di tale qualifica: es. cantante,
attore, calciatore professionista …). In relazione agli adempimenti informativi
verso l’ENPALS, il codice qualifica da utilizzare è quello che, in base alla
prestazione resa, risulti maggiormente appropriato nell'ambito di quelli
previsti per la Gestione lavoratori dello spettacolo.
Ove invece, l’ospite
sia un professionista iscritto in apposito Albo e già assoggettato a
contribuzione presso la rispettiva Cassa previdenziale, l’eventuale compenso
percepito in quanto “ospite” in virtù della sua competenza professionale, sarà
assoggettato alla contribuzione relativa al proprio regime previdenziale di
appartenenza (salvo per quei professionisti che, in quanto categoria rientrante
nell’elenco di cui all’art. 3 del citato D.M., sono assoggettabili a
contribuzione ENPALS).
Per gli altri soggetti, il compenso percepito in
qualità di “ospite” in un programma televisivo sarà assoggettato alla
contribuzione presso la Gestione separata dell’INPS in presenza delle relative
condizioni, quale prestazione di lavoro occasionale, a progetto, ovvero quale
lavoratore autonomo libero professionista senza cassa (con partita IVA), a
seconda della tipologia contrattuale utilizzata.
Con riferimento invece alla
figura del “commentatore” televisivo, tale figura può ritenersi, in determinati
casi, a differenza dell’“ospite”, una figura di supporto e sostegno al
presentatore/conduttore, alla stregua di un co – conduttore ovvero colui o colei
che da solo e senza ospiti conduca una trasmissione “di commento”.
Si fa
riferimento alle ipotesi in cui l’attività di commentatore sia collaterale e di
sostegno al conduttore/presentatore, valutando congiuntamente i tempi di
intervento e l’indipendenza nella gestione degli stessi nonché l’effettivo ruolo
svolto nell’ambito della trasmissione, elementi tutti evincibili dal relativo
contratto stipulato con l’azienda di spettacolo ovvero dalle effettive modalità
di svolgimento della prestazione lavorativa. In tali casi il compenso percepito
dal commentatore sarà assoggettato a contribuzione ENPALS, in quanto rientrante
nel punto 3) dell’elenco, con riferimento alla figura del "presentatore".".
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