Part-time in edilizia - superamento limiti CCNL
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 43 del 14 novembre 2011, ha
risposto ad un quesito della Confcommercio e del Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione della
disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. n. 61/2000.
In
particolare, l’istante chiede se l’assunzione di un lavoratore, con orario pari
a venti ore settimanali, da parte di un’azienda edile, debba essere computata o
meno ai fini del raggiungimento del numero massimo di lavoratori part time
contrattualmente previsto, ai sensi del citato art. 1, comma 3. L’interpellante
fa riferimento all’ipotesi in cui lo stesso prestatore sia titolare di altro
contratto di lavoro a tempo parziale, con diverso datore ed espleti, in tal
modo, complessivamente un orario di quaranta ore settimanali.
La risposta in sintesi:
"...Nello specifico, possono essere
stipulati eccedendo i limiti quantitativi in questione contratti part-time con
personale impiegatizio ed operaio non adibito alla produzione (ad esclusione
degli autisti), con quello di quarto livello, nonché occupato in lavori di
restauro e archeologici, ovvero beneficiario di trattamento pensionistico.
Non sono altresì computabili le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo
pieno a part time, giustificate da gravi problemi di salute del richiedente
ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per
malattia o condizioni di disabilità, adeguatamente comprovate.
L’ipotesi
prospettata dall’istante non rientra nell’alveo delle esplicite esclusioni
menzionate e pertanto sembrerebbe integrare una violazione della disposizione
contrattuale, qualora l’ulteriore contratto part-time sia stipulato in eccedenza
rispetto ai limiti quantitativi fissati. Tale soluzione, peraltro, consentirebbe
di evitare eventuali condotte elusive della disciplina contrattuale.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it