Lavoro accessorio e Pubbliche Amministrazioni
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 44 del 14 novembre 2011, ha
risposto ad un quesito della Confcommercio e dell'ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 70, comma 1,
lett. h – bis,
D.Lgs. n. 276/2003, relativamente allo svolgimento da parte di
pensionati di attività di natura occasionale nei confronti degli Enti locali.
L’istante solleva, in particolare, la problematica afferente alla possibilità da
parte degli Enti medesimi di utilizzare lavoratori, ex dipendenti di Enti
locali, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di 5 anni, per
l’espletamento di attività a carattere "accessorio".
La risposta in sintesi:
"...Con esclusivo riferimento alla
committenza, l’attuale formulazione dell’art. 70, lett. b), stabilisce che
l’ente locale può utilizzare prestazioni di natura accessoria per peculiari
tipologie di attività, quali il giardinaggio, la pulizia, la manutenzione di
edifici, strade, parchi e monumenti.
Al di là, tuttavia, dell’ambito oggetto
di applicazione del lavoro accessorio, occorre evidenziare che, ai sensi del
citato art. 70, lett. h-bis, i pensionati possono svolgere le attività
occasionali in esame “in qualsiasi settore produttivo, compresi gli
enti locali”. Al riguardo è altresì opportuno ricordare che ai
sensi dell’art. 70, comma 2-ter del
D.Lgs. n. 276/2003“il ricorso a
prestazioni di lavoro accessorio da parte (…) degli enti locali è consentito nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale (...)”.
Il quadro normativo in
questione va inoltre coordinato, come richiesto dall’istante, con il disposto di
cui all’art. 25, comma 1,
L. n. 724/1994 in ordine alle limitazioni lavorative
prescritte per il personale delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
D.L. n. 29/1993 confluito nell’attuale art. 1, comma 2,
D.Lgs. n. 165/2001. Lo
stesso preclude infatti il conferimento di incarichi di consulenza,
collaborazione, studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o
di altri amministrazioni al dipendente “che cessa volontariamente dal
servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia
ma che abbia tuttavia il requisito per l’ottenimento della pensione anticipata
di anzianità da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni
con le quali ha avuto rapporti di impiego nei cinque anni precedenti a quello
della cessazione”.
Tale previsione non sembra tuttavia trovare
applicazione con riferimento al lavoro accessorio che si connota per
l’occasionalità della prestazione la quale, in ogni caso, non può superare dei
limiti di compenso ben definiti dal Legislatore. Detti limiti infatti,
consentono di scongiurare quei possibili fenomeni elusivi che lo stesso
Legislatore ha voluto contrastare introducendo particolari vincoli in ordine
alla possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di avvalersi di
soggetti cessati dal servizio anticipatamente..".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it