Indennità di navigazione e di comando - regime previdenziale
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 45 del 14 novembre 2011, ha
risposto ad un quesito della Confcommercio e della Confitarma (Confederazione
Italiana Armatori), in merito al corretto inserimento nella base
imponibile, ai fini della determinazione dei contributi dovuti all’INPS e del
relativo regime fiscale, delle indennità contrattuali di navigazione e di
comando, disciplinate sia dal CCNL che dal contratto integrativo aziendale.
In particolare, l’istante chiede precisazioni in merito alla correttezza
dell’assoggettamento ad imponibile contributivo, nonché a prelievo fiscale, ex
art. 51, comma 6,
D.Lgs. n. 314/1997 (T.U.I.R.) delle indennità contrattuali di
cui sopra, nella misura pari al 50% del loro ammontare.
La risposta in sintesi:
"...In linea con le argomentazioni sopra
svolte, si può sostenere che l’art. 51, comma 6 del T.U.I.R trovi applicazione
sia con riferimento all’indennità di navigazione che all’indennità di comando,
in quanto voce integrativa della prima nonché avente la medesima finalità.
Entrambe le tipologie di indennità, pertanto, risultano soggette ad imponibile
contributivo e fiscale nella misura pari al 50% del loro ammontare, a
prescindere dalla circostanza che siano contemplate dalla contrattazione
collettiva di primo livello ovvero in sede di contratti integrativi aziendali.
La citata norma fa, infatti, riferimento al contratto collettivo in termini
generali, quale fonte delle suddette indennità.
Tale soluzione
interpretativa, peraltro, trova conferma sia nel parere reso dell’Agenzia
dell’Entrate, prot. 26533/C3/2009, che nella nota INPS del 23 aprile 2010, nella
parte in cui ribadiscono la duplice finalità retributiva e risarcitoria della
indennità di navigazione nonché delle relative voci integrative di origine
contrattuale aziendale (indennità di comando), sottolineando che proprio in
relazione a tali finalità le suddette indennità concorrono alla formazione del
reddito imponibile solo nella misura del 50%.".
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