Libro unico del lavoro - registrazioni infedeli - nozione

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 47 del 13 dicembre 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al concetto di infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro. in particolare, se è possibile configurare l'infedele registrazione delle ore di lavoro e delle somme erogate quando tali registrazioni siano difformi dalle ore effettivamente svolte dal lavoratore, ovvero dalle somme effettivamente erogate allo stesso.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...In conclusione, deve ritenersi coerente con il sistema introdotto dal libro unico del lavoro collegare la reazione puntava alle ipotesi di sostanziale e reale incidenza della condotta illecita sui profili di tutela dei lavoratori che, nel caso dell'infedele registrazione, riguardano la registrazione di dati in modo non corrispondente al vero.

Diversamente argomentando, infatti, si potrebbero verificare situazioni in virtù delle quali, pur in presenza di fenomeni di corresponsione di somme non rispondenti a quelle risultanti dalle registrazioni sul documento obbligatorio ma corrispondenti a quanto astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro potrebbe essere indotto a considerare come costi aziendali non già quelli effettivamente sostenuti ma quelli "virtuali" derivanti da quanto astrattamente dovuto (e registrato), con conseguente ipotesi di esposizione in bilancio di dati non veritieri.".

 

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L'interpello

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it