Lavoro accessorio in agricoltura
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 16 del 15 aprile 2010, ha risposto ad un quesito della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, in merito alla possibilità per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole, ex art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dai commi 148 e 149 della Legge Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009).
La risposta in sintesi:
"...In altri termini, laddove sussistono i requisiti di cui al comma 1 lett. f) (in particolare con riferimento ai piccoli produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972) il lavoro accessorio è da ritenersi ammissibile sino al limite dei 5.000 euro, anche se i lavoratori coinvolti sono percettori di “prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito”.
Laddove invece non trova applicazione il
comma 1 citato, è possibile rifarsi alla successiva previsione del comma 1 bis
che, nel limite dei 3.000 per anno solare (sempre con riferimento al medesimo
committente), permette lo svolgimento di prestazioni accessorie da parte dei
soggetti deboli “in tutti i settori produttivi”, ivi compresi i produttori
agricoli con volume d’affari superiore a 7.000 euro che, in assenza di tale
disposizione, potrebbero ricorrere solo a prestazioni rese da pensionati,
casalinghe e giovani studenti.
Analoghe argomentazioni possono essere sostenute anche ai fini della soluzione
del secondo quesito proposto.
Si ritiene, infatti, che anche le imprese agricole possano fruire di prestazioni
di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale, in
quanto la formulazione normativa, di cui al medesimo comma 1 fa riferimento ad
“attività lavorative di natura occasionale nell’ambito di qualsiasi settore
produttivo”, con l’unica limitazione di non utilizzare i buoni lavoro presso il
datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it