Parere di conformità agli Enti bilaterali e recesso al termine del periodo formativo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 16 del 14 giugno 2012, ha
risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, in merito alla nuova disciplina dell’apprendistato di cui al D.Lgs. n.
167/2011.
In particolare l'istante chiede:
se sia o meno obbligatorio il parere di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva in relazione al Piano Formativo Individuale (PFI) e se sia o meno obbligatoria l’iscrizione all’Ente bilaterale di riferimento anche ai fini del rilascio di tale parere;
se sia possibile recedere dal rapporto di apprendistato, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1 lett. m), del D.L.vo n. 167/2011, nel caso in cui l'apprendista si trovi in una delle ipotesi previste dall'art. 35 D.L.vo n. 198/2006 e dell’art. 54 del D.L.vo n. 151/2001 (divieto di licenziamento per causa di matrimonio o maternità) “ovvero in un periodo di assenza temporanea per una delle cause previste e tutelate dall’ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo parentale ecc.)”.
La risposta in sintesi:
"... In sintesi, indipendentemente dalla
previsione normativa, non può negarsi che la contrattazione collettiva possa
legittimamente assegnare un ruolo fondamentale agli Enti bilaterali, ruolo del
tutto legittimo e non in conflitto con i principi normativi ma che tuttavia non
può configurarsi come condicio sine qua non di carattere generale per una valida
stipulazione del contratto di apprendistato.
Pertanto, almeno con riferimento
ai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto
collettivo applicato, non vi è un obbligo di sottoporre il PFI all’Ente
bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla
legislazione regionale. Rimarrebbe in ogni caso escluso l’obbligo di iscriversi
all’Ente bilaterale per ottenere il parere di conformità, come già chiarito da
questa Amministrazione in passato richiamando il c.d. diritto di associazione
sindacale negativo.
Indipendentemente dall’obbligo giuridico, va però
evidenziato che una forma di controllo sui profili formativi del contratto da
parte dell’Ente bilaterale rappresenta comunque una valida opportunità e
una garanzia circa la corretta declinazione del PFI. Infatti, proprio
perché “Individuale”, il Piano Formativo non potrà non adeguarsi alle
specificità del contesto organizzativo aziendale e, eventualmente, anche al
bagaglio culturale e professionale del lavoratore e, pertanto, il coinvolgimento
dell’Ente può costituire un elemento significativo anche in relazione al
giudizio che il personale ispettivo dovrà effettuare in ordine al corretto
adempimento dell’obbligo formativo.
Si raccomanda anzi al personale ispettivo
– in linea con l’orientamento volto a valorizzare sempre più il ruolo della
bilateralità finanche nella gestione e “regolazione” di importanti
aspetti del rapporto di lavoro, ben compendiati nell’art. 2, comma 1 lett. h)
del
D.L.vo n. 276/2003 – di concentrare prioritariamente l’attenzione
proprio nei confronti di quei contratti di apprendistato e di quei PFI che non
sono stati sottoposti alle valutazioni dell’Ente bilaterale di riferimento.
Sotto altro profilo
va specificato inoltre che, in caso di richiesta di parere di conformità, le
modifiche o le integrazioni richieste dall’Ente al PFI rappresentano un elemento
da recepire nel provvedimento di disposizione (art. 7, comma 1,
D.L.vo n. 167/2011) adottato dal personale ispettivo in sede di controllo
sull’adempimento agli obblighi formativi, acquistando così una efficacia
precettiva presidiata anche da sanzione amministrativa.
Per quanto attiene
invece al “merito” del controllo da parte dell’Ente bilaterale, va ricordato che
lo stesso ha ad oggetto la “congruità” del PFI e non già la verifica degli altri
presupposti normativi e contrattuali legittimanti l’instaurazione e lo
svolgimento del rapporto (ad es. limiti numerici o c.d. clausole di
stabilizzazione). Pertanto, pur potendo l’Ente rappresentare all’istante una
eventuale assenza dei presupposti di valida costituzione del rapporto, la
conseguente sanzionabilità
delle eventuali mancanze è demandata esclusivamente al personale ispettivo
ovvero alle iniziativa del lavoratore in sede contenziosa.
In relazione al secondo quesito, concernente la
possibilità di recedere dal rapporto di apprendistato nelle ipotesi indicate in
premessa, va osservato quanto segue.
Sul punto è sufficiente evidenziare che eventuali
cause di nullità del licenziamento (ad es. a causa del matrimonio, a causa dello
stato di gravidanza ecc.) trovano evidentemente applicazione anche con
riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato. Anche per
essi valgono inoltre le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza
di malattia e infortunio. Ciò tuttavia non toglie che, al termine dei periodi di
divieto, il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di
recesso di cui all’art. 2, comma 1 lett. m), del
D.L.vo n. 167/2011.
In tal caso il periodo di preavviso di cui all’art.
2118 c.c. – richiesto dal citato art. 2, comma 1 lett. m) e decorso il quale il
rapporto potrà ritenersi risolto – non potrà che decorrere, se non dal termine
del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento
sopra indicati.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it