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Interpello del Ministero del Lavoro

 

      Aziende di prevenzione e primo intervento antincendio - L. n. 68/1999

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 19 del 14 giugno 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 4, L. n. 68/1999 nella parte in cui stabilisce che il collocamento dei diversamente abili è previsto nei soli servizi amministrativi per quanto concerne i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale.
In particolare, l’istante chiede se la disposizione di cui sopra possa trovare applicazione nei confronti di aziende che svolgono attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio, sia in ambito “terrestre” – ovvero presso teatri, musei, impianti sportivi, mostre, congressi e manifestazioni in genere ed impianti industriali – sia nei settori demaniale, marittimo e aeroportuale, ivi comprese le navi e i natanti in genere.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...In definitiva in risposta al quesito avanzato, con riferimento alla attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio svolte dalle aziende in esame, si ritiene che la determinazione della base di computo – ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali del personale disabile – debba effettuarsi secondo gli ordinari criteri di calcolo ex art. 4, comma 1, L. n. 68/1999.”.

 


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