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Interpello del Ministero del Lavoro
Aziende di prevenzione e primo intervento antincendio - L. n. 68/1999
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 19 del 14 giugno 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta
interpretazione dell’art. 3, comma 4,
L. n.
68/1999 nella parte in cui stabilisce che il collocamento dei diversamente
abili è previsto nei soli servizi amministrativi per quanto concerne i servizi
di polizia, protezione civile e difesa nazionale.
In particolare, l’istante chiede se la disposizione di cui sopra possa trovare
applicazione nei confronti di aziende che svolgono attività di
vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio, sia in ambito
“terrestre” – ovvero presso teatri, musei, impianti sportivi, mostre, congressi
e manifestazioni in genere ed impianti industriali – sia nei settori demaniale,
marittimo e aeroportuale, ivi comprese le navi e i natanti in genere.
La risposta in sintesi:
"...In definitiva in risposta al quesito avanzato, con riferimento
alla attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio svolte
dalle aziende in esame, si ritiene che la determinazione della base di
computo – ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali del personale
disabile – debba effettuarsi secondo gli ordinari criteri di calcolo ex art. 4,
comma 1,
L. n.
68/1999.”.
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