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Interpello del Ministero del Lavoro
Tirocini formativi e di orientamento da svolgersi all'estero
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 20 del 14 giugno 2013, ha risposto ad
un quesito dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - CSMB, in
merito a quale sia la disciplina applicabile ai tirocini formativi e di
orientamento non curriculari da espletarsi fuori dai confini nazionali.
In particolare, l’istante chiede precisazioni in merito a due specifiche
fattispecie di tirocini: quelli da svolgersi in territorio straniero, nonché
quelli da espletarsi all’esterno dei confini nazionali ma in territorio
italiano, quali, ad esempio, i tirocini attivati presso le ambasciate.
La risposta in sintesi:
"...Per tali fattispecie occorre dunque far riferimento ad un
diverso impianto regolatorio, tenendo anzitutto presente che, per quanto
concerne i tirocini non curriculari svolti all’esterno dei confini nazionali ed
in territorio straniero, trova evidentemente applicazione, in virtù del
principio di territorialità, la normativa del Paese estero dove viene realizzato
il tirocinio stesso o specifiche convenzioni tra Italia e Paese estero.
Diversamente, nelle ipotesi di tirocini non curriculari, svolti presso le
ambasciate ovvero all’esterno dei confini nazionali, ma in territorio italiano,
non può trovare applicazione sulla base del medesimo principio di territorialità
la normativa del Paese straniero ospitante ma la disciplina interna.
In questa ultima ipotesi, tuttavia, non essendo rintracciabile una disciplina
regionale di riferimento del soggetto ospitante (ambasciata), appare possibile
configurare una fattispecie di tirocinio sui generis regolata anzitutto
dalla convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché
sulla base del progetto formativo individuale a quest’ultima allegato, nel
rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante già contemplate dalla
normativa nazionale (art. 18,
L. n. 196/1997 e
D.M. 142/1998), così come del
resto in parte già chiarito con risposta ad interpello n. 7/2010 in materia di
tirocini "atipici".
Tale soluzione assicura peraltro, in linea con il
principio di parità di trattamento, l’applicazione di uno stesso regime
normativo nell’eventualità di tirocini contestualmente promossi da Università
situate in Regioni diverse da realizzarsi presso la medesima ambasciata”.
DPL Modena - ww.dplmodena.it