Incremento contributivo previsto dalla Finanziaria 2007 e compenso netto

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 39 del 12 settembre 2008, ha risposto ad un quesito della Confindustria in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 772, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).
La disposizione normativa in parola, testualmente, prevede che “l’incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell’aumento dell’aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento”.
La richiesta di chiarimenti, in particolare, investe l’espressione utilizzata dal Legislatore secondo la quale “l’incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell’aumento dell’aliquota”:

 

La risposta in sintesi:

 

".... In altri termini, l’incremento contributivo prefigurato dalla Finanziaria 2007 non può comunque incidere sulla corretta ripartizione dell’onere contributivo in maniera tale da consentire al committente di alterarla oltre la misura di 1/3 a carico del collaboratore e, dunque, in senso peggiorativo per lo stesso, riducendone così di fatto il compenso netto al momento del versamento mensile del contributo totale dovuto.
A tale interpretazione si perviene sulla base del confermato riparto del carico contributivo tra collaboratore e committente, nonché valorizzando il senso letterale della disposizione del comma 772 in esame, da cui si ricava l’esistenza un necessario nesso di causalità tra l’incremento contributivo e la sua incidenza sul compenso a carico del lavoratore, che non deve essere pertanto sperequata.
È appena il caso di osservare che la violazione dell’art. 1, comma 772, della Legge n. 296/2006 è da ritenersi esclusa posto che per le collaborazioni a progetto, per cui non è prevista una specifica disciplina fiscale, l’imponibile fiscale è al netto delle quote di contribuzione previdenziale ed assistenziale poste a carico del collaboratore e dei premi relativi ad assicurazioni per infortuni e malattie professionali.
Conseguentemente, la verifica della corretta osservanza del disposto dell’art.1, comma 772, deve essere operata assumendo a riferimento il compenso mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della Legge n. 296/2006 (ovvero il compenso mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato con il medesimo committente, nel caso di rapporto non più in essere alla predetta data) al netto dei soli oneri contributivi, cioè prima di effettuare le ritenute fiscali.

Resta comunque fermo il rispetto del criterio generale di proporzionalità ed adeguatezza del trattamento economico riservato al collaboratore a progetto, giusta la previsione dell’art. 36 Costituzione, ribadito nella clausola finale di salvaguardia dello stesso comma 772, ultimo periodo, secondo cui “in ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento”.".

 

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L'interpello

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it