Computabilità dei lavoratori disabili assunti al di fuori delle liste del collocamento obbligatorio
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 38 del 12 settembre 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla computabilità dei lavoratori disabili assunti al di fuori delle liste del collocamento obbligatorio ed alla conseguente possibilità di interrompere le procedure di avviamento obbligatorio eventualmente già avviate da parte dei Servizi competenti, anche in mancanza di una convenzione ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 68/1999:
La risposta in sintesi:
".... Di conseguenza, qualora siano
già in corso delle procedure di avviamento obbligatorio da parte dei Servizi
competenti, queste saranno sospese in attesa dell’esito dell’accertamento
sanitario.
Detta sospensione, evidentemente, sarà solo parziale se il numero dei lavoratori
per i quali venga richiesta la visita di controllo risulti inferiore a quello
degli avviamenti in corso.
In caso di accertamento negativo circa la
sussistenza del grado di invalidità utile ai fini del computo del lavoratore
nella quota di riserva, tuttavia, anche al fine di evitare possibili manovre
dilatorie, potrà valutarsi l’imputabilità al datore di lavoro della scopertura
venutasi a determinare nel lasso di tempo intercorso fra la sospensione delle
procedure di avviamento e l’accertamento medico. Ciò, in particolare, quando non
sia stata effettivamente riscontrata alcuna invalidità ovvero sia stata
riscontrata una percentuale di invalidità notevolmente e quindi prevedibilmente
inferiore alla soglia utile ai fini del collocamento obbligatorio.
In simili ipotesi, i Servizi competenti ne daranno notizia alla Direzione
provinciale del lavoro, per le valutazioni di competenza sull’eventuale
imputabilità al datore di lavoro dell’infruttuosa sospensione delle procedure di
avviamento e sull’irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.
Resta salva, evidentemente, la possibilità di concordare con i Servizi
competenti una dilazione dell’obbligo, nell’ambito delle convenzioni previste
dall’art. 11 della
Legge n. 68/1999.".
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