Aziende trasporto rifiuti e collocamento obbligatorio
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 1 del 15 gennaio 2010, ha risposto ad un quesito della Confindustria e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 5, comma 2, della Legge n. 68/1999, nella parte in cui prevede che “i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3”, concernente l’assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette.
La risposta in sintesi:
"... Per personale viaggiante devono
intendersi i lavoratori mobili del settore del trasporto aereo, marittimo e
terrestre, nonché quei lavoratori del settore dell’autotrasporto, adibiti
normalmente e prevalentemente ad attività itineranti in misura almeno pari al
51% dell’orario di lavoro settimanale svolto.
In risposta all’ultimo quesito, va comunque rilevato che dalla lettura dell’art.
3 della
Legge
n. 68/1999 non si evince alcun riferimento alla durata del chilometraggio
effettuato dal personale viaggiante, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di
assunzione ivi contemplato per le imprese di trasporto, né tanto meno risulta
possibile rinvenire specificazioni al riguardo nella medesima o in altre
previsioni normative.
Per quanto concerne la questione relativa all’inquadramento nell’ambito del
settore del trasporto delle imprese che svolgono raccolta e trasporto di
rifiuti, iscritte all’albo dei trasportatori in conto proprio e nel registro
delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. e che operano con propri mezzi si
ritiene che le stesse siano da considerarsi inquadrabili nell’ambito del settore
del trasporto terrestre – con conseguente esclusione dall’obbligo di assunzione
ex art. 3 citato limitatamente al personale viaggiante – qualora la loro
appartenenza a detto settore risulti dalla iscrizione nel registro di cui sopra.
Nel rivedere precedenti posizioni assunte da questo Ministero (v. risposta
interpello n. 57/2009), anche alla luce dell’evoluzione del mercato del
lavoro nei settori in questione, va invece osservato che il requisito
dell’inquadramento previdenziale – peraltro non richiesto dal Legislatore – non
costituisce elemento essenziale ai fini della applicazione della normativa in
esame.
Le imprese che svolgono raccolta e
trasporto di rifiuti non sono invece inquadrabili nel settore dell’autotrasporto
– come sembra essere ipotizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro – in quanto non risultano rispettare gli altri requisiti
già evidenziati con risposta ad interpello n. 57/2009, ossia: l’esercizio, a
livello nazionale, di attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di
trasporto di cose per conto di terzi previa autorizzazione ai sensi dell’art. 41
della
L. n. 298/1974, l’iscrizione in qualità d’imprese di autotrasporto nell’albo
nazionale degli autotrasportatori e nel registro delle imprese di cui all’art.
2188 c.c. o nell’albo delle imprese artigiane di cui alla
L.
n. 443/1985.".
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