Parametri da porre a base di calcolo per le pensioni erogate dall’Inps-Fondo Volo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 17 marzo 2008, ad un interpello dell’AVIA – Assistenti di Volo Italiani Associati in merito parametri da porre a base di calcolo per le pensioni erogate dall’Inps-Fondo Volo e al nuovo limite massimo di retribuzione pensionabile - interpretazione art. 24, comma 7, L. n. 859/1965 (come sostituito dall’art. 8, L. n. 480/1988) e art. 1-quater, comma l, D.L. n. 249/2004 convertito, con modificazioni, da Legge n. 291/2004, si è così espressa:
"....Alla luce degli elementi di
riflessione forniti dalla giurisprudenza e di ulteriori approfondimenti, si
ritiene che si debba mutare l’attuale indirizzo interpretativo riguardo al
citato comma 7 e di conseguenza cambiare il sistema di calcolo. Pertanto,
modificando l’attuale sistema, il confronto tra il limite massimo di
retribuzione pensionabile dell'anno considerato e quello dell'anno precedente,
dovrà essere effettuato tra il limite dell'anno considerato e il tetto
“riconosciuto” per l’anno precedente (ossia non quello effettivamente
realizzato, bensì quello considerato per l’anno precedente) e così di seguito.
Se, per esempio, il limite massimo di retribuzione pensionabile del 1998 è pari
a 100 e nel 1999 è pari a 95, il limite per il 1999 è pari a 100 (limite
dell’anno precedente).
Dunque il limite massimo di retribuzione
pensionabile per l’anno 1999 diventa 100. Se nel 2000 il limite è pari a 90, il
massimale è ancora pari a 100 (limite riconosciuto per l’anno precedente).
In altri termini, sulla base della suddetta interpretazione, qualora il limite
massimo di retribuzione pensionabile successivo al primo risulti inferiore al
precedente, si deve continuare a fare riferimento al primo, il quale a sua volta
funge di riferimento per l’anno successivo, in modo tale che, in caso di
riduzione delle retribuzioni di riferimento su cui si calcola il massimale, il
massimale originario resterà invariato.
E la ratio della disposizione sta, appunto, nell’intento di salvaguardare il
limite massimo di retribuzione pensionabile raggiunto, nelle ipotesi in cui la
media delle retribuzioni (percepite dai dipendenti della azienda nazionale di
navigazione maggiormente rappresentativa e peraltro non da tutti i dipendenti )
diminuisca.
Si evidenzia che in seguito al D.Lgs. n. 314/1997 le indennità di volo sano
state assoggettate a contribuzione nella misura del 50% (precedentemente nella
misura del 100%) e i tetti pensionabili hanno subito, di conseguenza, una forte
diminuzione.
Detta interpretazione logico letterale sembra trovare conferma anche in
un’interpretazione sistematica delle norme. Infatti, quando il Legislatore ha
voluto ridurre il tetto pensionabile, lo ha stabilito espressamente come
avvenuto con l’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 164/1997, che ha disposto che il
limite massimo di retribuzione pensionabile venisse ridotto nella misura del 10%
dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (10 luglio 1997) e del 20%
dal 1° gennaio 2000.
Con l'interpello in esame, inoltre, vengono segnalati gli effetti discriminatori
determinati dal nuovo limite massimo di pensione ai sensi dell'articolo
1-quater, comma 1, del D.L. n. 249/2004 convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 291/2004 (l’80% della retribuzione pensionabile calcolata ponderando le
retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le
rispettive percentuali di rendimento attribuite), trovando lo stesso
applicazione solo per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.
164/1997 e cioè ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni interi. Tale normativa non
può essere oggetto di interpretazione diversa dalla sua portata.
Sulla questione, tuttavia, si coglie l’occasione per evidenziare la nascita di
un nuovo filone di contenzioso amministrativo e giudiziario, relativo
all'interpretazione del comma l, del preindicato art. 1-quater della L. n.
291/2004 il quale prevede che, a decorrere dallo gennaio 2004, per i soggetti di
cui all’art. 2, comma l, del D.Lgs. n. 164/1997, l’importo complessivo del
trattamento pensionistico non può superare l’80% della retribuzione pensionabile
determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di
pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.
Si ritiene che detta norma vada interpretata nel senso che la variazione dei
limiti massimi di pensione sia applicabile soltanto alle pensioni aventi
decorrenza dal 1° gennaio 2004 senza comprendere quelle maturate anteriormente a
tale data.
Il citato articolo introduce, per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1 del
D.Lgs. n. 164/1997 - a decorrere dallo gennaio 2004 - un nuovo sistema di
calcolo ai fini della determinazione della misura massima del trattamento di
pensione.
Tale norma nulla dispone con riguardo alla riliquidazione, necessaria per
l’estensione del nuovo sistema di calcolo del limite massimo di pensione a
soggetti cui la pensione sia già stata liquidata. Si sottolinea, infatti, che
l’eventuale applicazione del predetto art. l-quater, comma 1 alle pensioni già
in essere comporterebbe una vera e propria riliquidazione del trattamento
pensionistico (anche laddove potrebbe determinarsi una riduzione dei trattamenti
pensionistici in godimento) e non una operazione autonoma ed aggiuntiva rispetto
a quella di liquidazione già effettuata della pensione.".
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