Responsabilità solidale committente-appaltatore
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 35 del 15
maggio
2009, ha risposto ad un quesito dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF),
in merito alla problematica legata al rilascio del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) e all’attuale regime di solidarietà contributiva tra
appaltante ed appaltatore e, più in particolare, alla correttezza del
comportamento dell’Ente che intende procedere al pagamento del corrispettivo
dovuto all’appaltatore solo in misura parziale. Tale pagamento avrebbe scopo
cautelativo, a causa della riscontrata irregolarità contributiva
dell’appaltatore medesimo, desunta dal rifiuto di produrre il DURC e da
dichiarazione di versare in precarie condizioni economiche.
La risposta in sintesi:
".... Nel caso prospettato deve tuttavia rilevarsi che, essendo l’INAF
un Ente pubblico, è necessario stabilire se trova, o meno, applicazione la
solidarietà prevista dal citato art. 29. Invero, l’art. 1, comma 2, del
D.L.vo
n. 276/2003 stabilisce che “il presente Decreto non trova applicazione per le
pubbliche amministrazioni e per il loro personale”. Tale norma generale è
derogata da ulteriori disposizioni speciali del Decreto (ad es. art. 86, comma
9, per la somministrazione a tempo determinato: cfr. TAR Piemonte, 2711/2006),
ma non dall’art. 29, comma 2. Ne consegue che l’unica forma di solidarietà che
sussiste tra un committente pubblico ed un appaltatore privato è quella
contemplata dall’art. 1676 c.c. la quale, tuttavia, soffre di due limitazioni
rispetto alla disciplina dell’art. 29 citato. La prima riguarda l’oggetto,
circoscritto al solo trattamento economico dovuto dall’appaltatore ai propri
dipendenti, con esclusione quindi degli adempimenti previdenziali. Il secondo
limite è costituito dalla quantificazione del debito solidale, che si riferisce
esclusivamente a quanto dovuto dal committente all’appaltatore al momento della
presentazione, da parte dei lavoratori interessati, della domanda giudiziale;
con la conseguenza che il committente pubblico non è solidalmente tenuto nei
confronti dei lavoratori se, nelle more, estingue il proprio debito nei
confronti dell’esecutore dei lavori.
In virtù di tutto quanto sopra, può ritenersi che codesto Ente non sia obbligato
solidalmente ai sensi dell’art. 29, comma 2, del
D.L.vo
n. 276/2003, nei
confronti degli istituti previdenziali, per il debito dell’appaltatore nei
confronti di questi ultimi, ma solo per i trattamenti economici dovuti ai
dipendenti dell’appaltatore nei limiti di cui all’art. 1676 c.c. ed entro il
termine prescrizionale previsto dalla legge.”.
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