Deroghe alla durata del riposo giornaliero
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 36 del 15
maggio 2009, ha risposto ad un quesito della Confcooperative, in merito alla
deroga alla durata del riposo giornaliero di cui all’art. 7 del
D.L.vo n. 66/2003,
prevista dall’art. 51 del CCNL per le cooperative del settore socio-sanitario
assistenziale-educativo, con particolare riferimento alla necessità di un
accordo di secondo livello per dare attuazione alla deroga contenuta nel
contratto nazionale.
La risposta in sintesi:
".... In ogni caso, sia in base alla previgente formulazione
dell’art 17, sia ai sensi di quella risultante dalle modifiche apportate con il
D.L. n. 112/2008, il dato normativo è chiaro nello stabilire che, qualora il
contratto nazionale, come nel caso di specie, detti una specifica disciplina in
materia (sia pure richiamando le procedure di confronto aziendale per
l’individuazione delle concrete esigenze aziendali) le parti possono
legittimamente derogare alla disciplina legale, senza necessità di un ulteriore
accordo a livelli inferiori di contrattazione.
Resta fermo che tali clausole possono considerarsi legittime solo ove si
rispetti l’obbligo di garanzia di cui all’art. 17, comma 4, del
D.L.vo n. 66/2003,
secondo cui le deroghe “possono essere ammesse soltanto a condizione che ai
prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo
o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di
riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai
lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata”. Tali
riposi compensativi, come evidenziato dalla Corte di Giustizia delle Comunità
europee nella sentenza del 9 settembre 2003, resa in causa C-151/02, caso Jaeger,
“devono essere immediatamente successivi all’orario di lavoro che sono intesi
a compensare, al fine di evitare uno stato di fatica o sovraccarico del
lavoratore dovuti all’accumulo di periodo di lavoro consecutivi”.”.
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