Lavoro accessorio nel settore turismo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 37 del 15
maggio 2009, ha risposto ad un quesito della Associazione Nazionale Esercenti
Spettacoli, in merito alla esatta portata della “occasionalità” del lavoro
accessorio. L’istante segnala infatti “situazioni in cui al termine
occasionale si vuole dare un significato preclusivo rispetto a figure
professionali quali, ad esempio, l’assistente bagnanti o la collaborazione nella
ristorazione o somministrazione nel corso della stagione estiva”.
La risposta in sintesi:
".... Ciò premesso si ritiene che la problematica sollevata da
codesta Associazione possa trovare risposta già nel testo del
D.L.vo
n. 276/2003 laddove è consentito anche ai giovani o ai pensionati ovvero ai “percettori
di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito”, secondo
le specifiche limitazioni, lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio in
qualsiasi settore, ivi compreso quello del turismo, in quanto tali prestazioni
possano considerarsi occasionali nei termini appena chiariti dalla stesso
Legislatore.
A ciò va tuttavia aggiunto che, nel caso specifico degli assistenti bagnanti e
al di là della tipologia contrattuale utilizzata, non è possibile prescindere
dalla necessaria abilitazione allo svolgimento di tale attività, così come del
resto già evidenziato con risposta ad
interpello prot. n. 2977 del 5 dicembre
2005 relativamente all’utilizzo, anche per tali figure, del contratto di
apprendistato professionalizzante.”.
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