Prestazione pensionistica iscritti al Fondo Volo

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 38 del 15 maggio 2009, ha risposto ad un quesito della AVIA - Assistenti di Volo Italiani Associati, in merito alla portata applicativa delle disposizioni di cui all’art. 24 della Legge n. 859/1965.
In particolare l’interpellante chiede di sapere se è corretta l’applicazione, da parte dell’INPS – Fondo Volo, delle disposizioni normative che disciplinano la materia dei limiti massimi di pensione per i lavoratori che accedono alle prestazioni pensionistiche con una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31/12/1995 secondo il sistema del calcolo misto.

 

 La risposta in sintesi:

 

".... In conclusione, i limiti massimi di pensione di cui all’art. 24, necessariamente riferibili all’ammontare complessivo e non a una quota della pensione (e a prescindere dal sistema di calcolo della pensione), sono stati fatti salvi sia dal Decreto n. 164/1997 di armonizzazione del fondo volo, sia dal D.L. n. 249/2004, convertito con la Legge n. 291/2004 che ha modificato il tetto per coloro che accedono al pensionamento con il sistema retributivo, lasciandolo in vita per gli altri trattamenti pensionistici.
Risulta quindi corretta l’applicazione da parte dell’INPS delle sopra citate disposizioni normative che disciplinano la materia.”.
 

                 

L'interpello

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