Prestazione pensionistica iscritti al Fondo Volo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 38 del 15
maggio 2009, ha risposto ad un quesito della AVIA - Assistenti di Volo Italiani
Associati, in merito alla portata applicativa delle disposizioni di cui all’art.
24 della
Legge n. 859/1965.
In particolare l’interpellante chiede di sapere se è corretta l’applicazione, da
parte dell’INPS – Fondo Volo, delle disposizioni normative che disciplinano la
materia dei limiti massimi di pensione per i lavoratori che accedono alle
prestazioni pensionistiche con una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni
alla data del 31/12/1995 secondo il sistema del calcolo misto.
La risposta in sintesi:
".... In conclusione, i limiti massimi di pensione di cui all’art.
24, necessariamente riferibili all’ammontare complessivo e non a una quota della
pensione (e a prescindere dal sistema di calcolo della pensione), sono stati
fatti salvi sia dal Decreto n. 164/1997 di armonizzazione del fondo volo, sia
dal D.L. n. 249/2004, convertito con la
Legge n.
291/2004 che ha modificato il tetto per coloro che accedono al
pensionamento con il
sistema retributivo, lasciandolo in vita per gli altri trattamenti
pensionistici.
Risulta quindi corretta l’applicazione da parte dell’INPS delle sopra citate
disposizioni normative che disciplinano la materia.”.
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