Esonero CUAF Enti ecclesiastici religiosi
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 40 del 15 maggio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito all’applicabilità dei criteri individuati dalla circ. INPS n. 201/1989 per l’esonero dalla contribuzione CUAF di cui all’art. 23 bis della L. n. 33/1980 nei confronti degli Enti Ecclesiastici religiosi che svolgono attività sociale di educazione ed istruzione, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 460/1997.
La risposta in sintesi:
"...., può considerarsi superato il criterio individuato dalla
circ. INPS n. 201/1989 in merito all’accertamento della finalità non lucrativa
con la conseguenza che, ove l’ente ecclesiastico dimostri che gli eventuali
ricavi derivanti dall’attività svolta non vengano ridistribuiti, potrà
beneficiare dell’esonero CUAF, purché sussistano le altre condizioni normative
di cui alla
Legge n. 33/1980, in ordine alle quali, invece, continuano a trovare
applicazione i criteri interpretativi dettati dalla citata circolare INPS in
merito all’individuazione dei soggetti destinatari ed alla verifica della
corresponsione al personale dipendente di un trattamento per carichi di famiglia
non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal
D.P.R. n. 797/1955.”.
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