Legge n. 68/1999 - sospensione obblighi occupazionali
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 44 del 15 maggio 2009, ha risposto ad un quesito della Federcasse, in merito alla corretta applicazione delle previsioni in tema di sospensione degli obblighi occupazionali ex art. 3, comma 5, Legge n. 68/1999. In particolare, l’istante chiede di sapere se quanto rappresentato nell’interpello n. 38/2008, con il quale questa Direzione si è espressa in merito alla possibilità della sospensione dell’obbligo di cui alla citata disposizione normativa, oltre che per le ipotesi espressamente previste dal Legislatore, anche per le aziende bancarie che abbiano adottato il c.d. “Fondo di solidarietà di settore” di cui all’art. 28 della Legge n. 662/1996, possa valere anche con riferimento alle procedure di esubero di personale realizzate dalle Aziende di credito Cooperativo destinatarie del Regolamento del Fondo di cui al D.M. n. 157/2000.
La risposta in sintesi:
" ..., stante la riconosciuta possibilità
da parte di questa Direzione a favore dell’ABI di sospendere l’obbligo
occupazionale ex art. 3, comma 5,
Legge n.
68/1999 anche nelle ipotesi di procedure di esubero di personale realizzate
dalle Aziende di Credito – ai sensi del Regolamento del Fondo di solidarietà di
cui al Decreto Interministeriale n. 158/2000 – si ritiene che quanto argomentato
ed espresso nell’interpello dell’ABI n. 38/2008 possa valere anche per le
procedure di esubero realizzate dalle Aziende di credito Cooperativo
destinatarie del Regolamento del Fondo di cui al D.M. n. 157/2000.
Si precisa che in ogni caso sono fatti salvi i limiti posti dal Legislatore, già
richiamati nel citato interpello n. 38/2008, rinvenibili nella disposizione
normativa di cui all’art. 3, comma 5,
Legge n.
68/1999 e meglio specificati in premessa.
I limiti della suddetta sospensione sono quindi individuabili nella
proporzionalità della durata degli interventi attuati dal Fondo di solidarietà
rispetto all’attività lavorativa effettivamente sospesa e ai lavoratori
individuati in esubero, nonché nel suo ambito territoriale di applicazione,
ambito questo da riferirsi alla singola provincia ove si sono verificati i
processi e/o le situazioni di cui all’art. 2, comma 28, della
Legge n.
662/1996.”.
|
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it