Benefici previdenziali in caso di assunzione di dirigente
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 45 del 15 maggio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità, per una società che assume un lavoratore iscritto nelle liste di disoccupazione, di godere dei benefici previdenziali allorché, al momento dell’assunzione, venga attribuita al lavoratore la qualifica di dirigente non posseduta precedentemente.
La risposta in sintesi:
" ...,
Ne consegue l’inammissibilità
dell’estensione delle agevolazioni contributive previste dalla norma generale, a
favore di assunzioni regolate esclusivamente da una norma speciale.
Del resto, l’art. 20
Legge n.
266/1997 ricollega i relativi incentivi a requisiti di accesso derogatori
rispetto a quelli generalmente previsti dall'art. 8, comma 9,
Legge n.
407/1990. Inoltre, le agevolazioni contributive previste in relazione
all’assunzione di dirigenti presentano un limite temporale invalicabile, ossia
una “durata non superiore di 12 mesi”. Invece, per le altre categorie di
lavoratori subordinati – conformemente all’art. 8, comma 9,
Legge n.
407/1990 – “i contributi previdenziali ed
assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi”.
Risulta, quindi,
evidente come l’eventuale estensione di tale norma generale alle assunzioni di
dirigenti, regolate da una norma speciale, determinerebbe effetti pratici
contraddittori. Né è casuale che mai, sinora, la vigente prassi amministrativa
abbia condiviso siffatta interpretazione della norma generale la quale,
peraltro, determinerebbe un irragionevole aggravio per la finanza pubblica,
triplicando la durata dei benefici contributivi previsti in caso di assunzione
di dirigenti, nonostante il tetto – non superiore a 12 mesi – disposto dalla
norma speciale ad hoc.”.
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