Sciopero nei servizi pubblici essenziali e criteri di calcolo della ritenuta datoriale
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 18 del 16 giugno 2008, ha risposto ad un quesito dell'Associazione Assistenti di Volo Italiani in merito al criterio di calcolo per la determinazione della ritenuta datoriale in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali proclamato per l’intera giornata, ma condizionato dalle fasce orarie garantite ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 146/1990.
In sintesi la risposta è la seguente:
"....Alla luce di quanto sopra, pertanto,
in base al principio di sinallagmaticità delle prestazioni, il rifiuto dello
svolgimento dell’attività lavorativa determina la perdita della retribuzione
durante il periodo di sciopero, perciò nel caso di astensione collettiva per
l’intera giornata, la trattenuta dovrà essere operata sulla retribuzione
giornaliera globale.
Specifiche considerazioni devono essere formulate in caso di astensione
collettiva di minore durata. Nel settore del servizi pubblici essenziali,
infatti, preso atto che l’esperimento di un’azione di autotutela collettiva è
potenzialmente lesivo di situazioni soggettive di terzi, considerate meritevoli
di tutela, il Legislatore consente l’esercizio del diritto di sciopero nel
rispetto di precisa modalità poste a garanzia degli utenti. Queste ultime sono
disciplinate dall’autonomia collettiva, relativamente all’elaborazione delle
regole sostanziali e procedurali applicabili durante il conflitto, riservando
invece alla legge la definizione dell’ambito di riferimento soggettivo ed
oggettivo, l’apparato sanzionatorio, nonché la predisposizione di un organo
terzo (la Commissione di Garanzia) e della possibile adozione dell’ordinanza di
precettazione quale peculiare provvedimento extra ordinem per ovviare a
situazioni di eccezionale gravità.
Mediante l’adozione dell’ordinanza si può disporre il differimento dello
sciopero, ridurne la durata, o prescrivere l’osservanza di “misure idonee ad
assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, come
disposto dall’art. 8, comma 2, della sopra citata
Legge n. 146/1990, come modificato dall’art. 7 della
Legge n.
83/2000.
È quindi possibile che venga concordata o imposta la prestazione lavorativa, con
la conseguente erogazione del servizio pubblico essenziale in alcune ore
predeterminate, sebbene sia stata proclamata una giornata di sciopero; e in
virtù del principio di corrispettività già richiamato, la sospensione della
retribuzione dovrà essere limitata all’effettiva durata dell’astensione, ovvero
"proporzionalmente" parametrata alle ore di non effettivo svolgimento
dell’attività lavorativa, sulla base dell’assunto più volte ribadito dalla
giurisprudenza (ex multis Cass. n. 7196/2001; Cass. n. 598/1987; Cass. n.
1315/1985).".
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