Apprendistato e computo dei periodi di sospensione del rapporto
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 34 del 15 ottobre 2010, ha risposto ad un quesito della Confartigianato, in merito alle modalità di computo del “periodo di sospensione del lavoratore apprendista”. Inoltre, se i periodi di sospensione “brevi” possano essere complessivamente sommati durante il periodo di vigenza della CIG in deroga e disoccupazione ordinaria.
La risposta in sintesi:
I quesito
"...Nei suddetti casi, quindi, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, occorre fare riferimento al principio di effettività già richiamato nella nota di questo Ministero del 24 dicembre 1981 la quale, confermando l’interpretazione già fornita con la circolare n. 196 del 4 marzo 1959, precisa che, in virtù di tale principio, le interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero “ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento”.
II quesito
Occorre invece fare alcune precisazioni per quanto riguarda i periodi di assenza uguali o superiori al mese da calcolarsi, salvo una diversa indicazione da parte della contrattazione collettiva, anche come sommatoria di brevi periodi.
In tali ipotesi infatti il rapporto di apprendistato sarà da considerarsi prorogato, per i medesimi periodi, nei casi disciplinati dal contratto collettivo (di qualsiasi livello) applicato dalla singola impresa.
In mancanza di una disciplina contrattuale, la valutazione andrà effettuata caso per caso dall’impresa medesima, sulla base del richiamato principio di effettività e quindi sull’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del programma formativo. Pertanto quando tale assenza non comprometta il raggiungimento dell’obiettivo formativo, individuato e scadenzato dal Piano Formativo Individuale, non sarà necessaria la proroga del rapporto.".
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