Legge n. 68/1999 - computo base occupazionale lavoratori settore laterizi
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 36 del 15 ottobre 2010, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito all’eventuale esclusione dei lavoratori occupati in aziende industriali del settore laterizi, addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato per l’edilizia stradale, dal computo della base occupazionale ex art. 5, comma 2, della L. n. 68/99, così come modificato dall’art. 1, comma 53 della L. n. 247/2007, ai fini del calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3 della medesima Legge.
La risposta in sintesi:
"...Alla luce delle argomentazioni sostenute, si ritiene, pertanto, che i lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato non possano essere esclusi dal computo della base occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva in quanto non presentano i requisiti dettati dall’art. 5, comma 2, della L. n. 68/1999. In altri termini, pur svolgendo attività afferenti la produzione di manufatti per il settore dell’edilizia stradale, gli stessi non possono rientrare nella definizione di “personale di cantiere”, né tanto meno svolgono attività all’interno del "cantiere".".
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