Fondo Volo - pensione contributiva - applicazione coefficienti di trasformazione
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 7 del 14 marzo 2012, ha
risposto ad un quesito dell'AVIA (Assistenti di Volo Italiani Associati), in
merito all'interpretazione dell’art. 1, comma 6, della
Legge n. 335/1995 – relativo alle
modalità di determinazione dell’importo della pensione secondo il sistema
contributivo – con riferimento agli iscritti al Fondo volo presso l'INPS.
La
norma testualmente dispone che "l’importo della pensione annua (…) è
determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione (…) relativo
all’età dell’assicurato al momento del pensionamento".
Il quesito
attiene in particolare all’interpretazione della predetta disposizione nei
confronti degli iscritti al Fondo medesimo, relativamente al coefficiente di
trasformazione applicabile per la determinazione dell’importo della pensione, in
considerazione delle peculiari norme che prevedono, per tali soggetti, un’età
ridotta per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.).
La risposta in sintesi:
"...Pertanto, anche alla luce delle implicazioni economiche che una diversa interpretazione potrebbe avere, si ritiene che non sussistono presupposti, allo stato attuale della normativa, per poter ritenere applicabile il coefficiente di trasformazione relativo all’età di pensionamento che sarebbe dovuta essere senza l’applicazione della riduzione di legge.".
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