Maturazione requisiti per indennità di disoccupazione - periodi neutri
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 8 del 14 marzo 2012, ha
risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, in merito ai requisiti di natura contributiva necessari per
l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
In
particolare l’istante chiede se, ai fini del rispetto del requisito contributivo
richiesto per l’erogazione della suddetta indennità, possa considerarsi “periodo
neutro” quello fruito dal figlio convivente per prestare assistenza al genitore
affetto da grave disabilità.
La risposta in sintesi:
"...Ciò premesso, in risposta al
quesito avanzato, si sottolinea che nell’ambito dei periodi neutri costituiti
dai congedi di cui all’art. 42 citato, può essere annoverato altresì quello
fruito dal figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi
siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da
disabilità.
Si ricorda infatti che, ancor prima delle modifiche apportate dal
Decreto Legislativo n. 119/2011, la
Corte costituzionale con sentenza additiva n. 19/2009, nell’esaminare la
questione di legittimità afferente ai possibili soggetti fruitori dei congedi
previsti dall'articolo 42, comma 5, ha dichiarato l’incostituzionalità della
predetta disposizione, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della
Costituzione,
in quanto la stessa, nella sua originaria formulazione, non contemplava nel
novero di detti soggetti il figlio convivente determinando, in tal modo, “un
ingiustificato trattamento deteriore di un soggetto, (…) tenuto comunque ai
medesimi obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del disabile”.
Per analoghe ragioni, in linea con le argomentazioni sostenute dalla Corte, è
possibile considerare periodo neutro anche quello di congedo fruito dal figlio
per assistere il genitore con grave disabilità, con l’effetto di retrodatare il
biennio di riferimento, ai fini del computo del requisito contributivo, come
sopra indicato, salvo il rispetto degli altri presupposti fissati dalla leggi
vigenti.".
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