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Interpello del Ministero del Lavoro
Contratti di lavoro "non a tempo indeterminato" - contributo addizionale
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 15 del 17 aprile 2013, ha risposto ad un quesito dell'Assosomm, in merito
alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 28,
Legge
n. 92/2012 afferente al contributo addizionale pari all’1,4 % della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile ai contratti di
lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”.
In particolare, l’istante chiede se la disciplina delle esclusioni dal
versamento del predetto contributo previste dal comma 29, lett. b) del citato
articolo 2, possa trovare applicazione anche con riferimento ai lavoratori
somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché ai lavoratori
somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine.
La risposta in sintesi:
"...Ne consegue che, salvo le tassative eccezioni di cui si dirà, il contributo risulta applicabile, ad esempio, nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché mediante somministrazione di lavoro a termine.
...
...
Ciò premesso, si ritiene che anche nell’ambito della
somministrazione a termine sia dovuto il contributo in questione, salvo che il
lavoratore somministrato non rientri nelle eccezioni sopra indicate. Ciò vale,
come richiesto con successiva nota dall’interpellante, anche in caso di
lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato.”.
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