Contratto di solidarietà per le imprese in CIGS - problematiche sanzionatorie
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 27 del 13 settembre 2012, ha
risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, in merito alla riduzione dell’orario di lavoro, effettuata da imprese,
rientranti nel campo di applicazione dell’intervento straordinario di
integrazione salariale (CIGS) ex art. 1, D.L. n. 726/1984, come convertito dalla
Legge n. 863/1984, che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi
di cui all’art. 5, comma 1,
Legge n. 236/1993.
In particolare, l’istante chiede quali siano le
eventuali conseguenze sanzionatorie qualora l’azienda non rispetti l’accordo
predisposto in sede di stipulazione dei contratti di solidarietà in relazione
alle modalità di riduzione dell’orario, ovvero richieda al personale coinvolto
l’espletamento di un orario di lavoro superiore a quello concordato nel
contratto stesso.
La risposta in sintesi:
"... Va infatti sottolineato
che, a fronte di una valutazione previsionale fatta in sede di stipulazione del
contratto di solidarietà, possono evidentemente insorgere esigenze produttive
che determinano un aumento delle prestazioni lavorative (da un certo punto di
vista anche auspicabili in quanto andrebbero a ridurre l’intervento
assistenziale).
Premesso, pertanto, che tali incrementi di orario devono
essere contemplati nelle clausole contrattuali, quale evenienza in caso di
miglioramento della situazione economico/finanziaria dell’impresa e che,
comunque, gli stessi devono anche essere comunicati alla Direzione territoriale
del lavoro, occorre verificare quali siano le conseguenze del superamento
dell’orario concordato nell’ipotesi di mancata previsione in sede contrattuale.
In considerazione del fatto che la disposizione normativa impone la stipulazione
di un nuovo contratto di solidarietà nella sola ipotesi di una ulteriore
diminuzione dell’orario di lavoro concordato, in quanto ciò va a determinare un
aggravio di spesa pubblica, si può ritenere che nell’ipotesi inversa tale
obbligo non sussista.
Premesso che la riduzione media percentuale deve
rispettare quella programmata e conseguentemente autorizzata nelle diverse
modalità sopra illustrate, va tenuto presente che trattandosi di una media su un
arco temporale non superiore al mese, potrebbe verificarsi l’ipotesi di una
minore riduzione di ore lavorate rispetto a quelle previste.
Ciò non inficia,
evidentemente, la validità del contratto di solidarietà. In tal caso il datore
di lavoro sarà comunque tenuto a rispettare le regole poste a presidio di una
corretta applicazione delle modalità di variazione oraria contenute nella legge
e nel
D.M. n. 46448 e a contabilizzare e registrare le ore effettivamente prestate
dai lavoratori, anche quelle in eccedenza rispetto a quanto autorizzato. In tal
caso, per il datore di lavoro sussiste l’obbligo di versare la relativa
contribuzione e corrispondere la retribuzione dovuta per le ore di lavoro
effettivamente prestate dal lavoratore.
Inoltre il datore di lavoro sarà
tenuto a comunicare correttamente all’INPS le ore di lavoro non prestate per le
quali il lavoratore ha diritto all’integrazione salariale, mentre per le ore di
lavoro prestate, il lavoratore avrà diritto all’intera retribuzione a carico del
datore di lavoro.
Quanto sopra trova chiaramente applicazione nei casi “fisiologici”, mentre l’eventuale configurazione di condotte fraudolente, connesse ad una impropria utilizzazione della risorse pubbliche, andrà accertata caso per caso da parte del personale ispettivo, verificando con attenzione se sussistano o meno nella fattispecie concreta gli estremi di condotte penalmente rilevanti.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it