Società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali - trattamenti a sostegno del reddito

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 18 del 17 giugno 2011, ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – FILT CGIL, in merito all’applicazione alle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali di cui all’ art. 21, comma 1, lett. b), Legge n. 84/1994, della contribuzione prevista in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità. In particolare, chiede se sia corretta l’applicazione a dette società della disciplina contributiva introdotta per le imprese del sistema aeroportuale ad opera dell’art. 2, comma 37. Legge n. 203/2008.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...In particolare, è opportuno evidenziare come l’indennità per il mancato avviamento al lavoro prevista per i dipendenti delle cooperative portuali, pur essendo un trattamento a sostegno del reddito, sia da considerarsi regime speciale rispetto a quello della cassa integrazione guadagni straordinaria, dal quale si differenzia per quanto concerne l’ambito di applicazione, i requisiti e le modalità di erogazione.
L’art. 19, comma 12, D.L. n. 185/2008 precisa, infatti, che l’erogazione del trattamento integrativo da parte dell’INPS è subordinata all’acquisizione di appositi elenchi recanti il numero delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti sulla base degli accertamenti svolti in sede locale dalle competenti autorità portuali.

In relazione, poi, agli oneri sostenuti per l’erogazione dell’indennità in oggetto si rileva come essi siano posti a carico dello Stato, come emerge dalle previsioni dello stesso art.19, comma 12, D.L sopra citato.
Conclusioni analoghe possono trarsi anche in merito all’assoggettamento delle predette società cooperative al contributo per la mobilità in considerazione della specificità della disciplina contributiva stabilita per le compagnie aeroportuali che, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie."

 

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L'interpello

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