Società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali - trattamenti a sostegno del reddito
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 18 del 17 giugno 2011, ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – FILT CGIL, in merito all’applicazione alle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali di cui all’ art. 21, comma 1, lett. b), Legge n. 84/1994, della contribuzione prevista in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità. In particolare, chiede se sia corretta l’applicazione a dette società della disciplina contributiva introdotta per le imprese del sistema aeroportuale ad opera dell’art. 2, comma 37. Legge n. 203/2008.
La risposta in sintesi:
"...In particolare, è opportuno
evidenziare come l’indennità per il mancato avviamento al lavoro prevista per i
dipendenti delle cooperative portuali, pur essendo un trattamento a sostegno del
reddito, sia da considerarsi regime speciale rispetto a quello della cassa
integrazione guadagni straordinaria, dal quale si differenzia per quanto
concerne l’ambito di applicazione, i requisiti e le modalità di erogazione.
L’art. 19, comma 12, D.L. n. 185/2008 precisa, infatti, che l’erogazione del
trattamento integrativo da parte dell’INPS è subordinata all’acquisizione di
appositi elenchi recanti il numero delle giornate di mancato avviamento al
lavoro predisposti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti sulla base
degli accertamenti svolti in sede locale dalle competenti autorità portuali.
In relazione, poi, agli oneri sostenuti per
l’erogazione dell’indennità in oggetto si rileva come essi siano posti a carico
dello Stato, come emerge dalle previsioni dello stesso art.19, comma 12, D.L
sopra citato.
Conclusioni analoghe possono trarsi anche in merito
all’assoggettamento delle predette società cooperative al contributo per la
mobilità in considerazione della specificità della disciplina contributiva
stabilita per le compagnie aeroportuali che, pertanto, non può trovare
applicazione nel caso di specie."
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