Ammissione al trattamento di CIG in presenza di ferie non godute
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 19 del 17 giugno 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga), posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta della CIG stessa.
Inoltre,
l'istante, chiede se il datore di lavoro autorizzato ad un periodo di CIG debba
comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall’art.
10, D.Lgs. n. 66/2003,
nel corso dell’anno di maturazione.
Infine,
solleva l’ulteriore problematica concernente il rilascio di un’eventuale
autorizzazione al datore di lavoro in costanza di CIG, volta a differire il
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alle ferie non
godute
La risposta in sintesi:
"...Si può sostenere, pertanto, in
risposta ai primi due quesiti avanzati, che l’esercizio del diritto in
questione, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle
infra - annuali in corso di maturazione, possa essere posticipato al momento
della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività
produttiva.
Tale soluzione appare in linea con le ipotesi derogatorie
richiamate dalla circolare menzionata, in quanto nella fattispecie concreta si
riscontri l’effettiva sussistenza delle esigenze aziendali richieste
espressamente dall’art. 2109 c.c.
Si ritiene, altresì, che le suddette
necessità imprenditoriali potrebbero non giustificare, invece, un eventuale
differimento di concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, nelle ipotesi
di CIG parziale. Ciò in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere
garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta,
anche in misura ridotta.
Il rispetto del sopra indicato principio
costituisce, infatti, presupposto imprescindibile di ogni eventuale accordo
contrattuale e/o sindacale finalizzato alla richiesta di forme di sostegno del
reddito, pena l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle norme
vigenti.
Riguardo al terzo ed ultimo quesito, concernente la
possibilità di differire il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per le ferie non godute, si ritiene opportuno richiamare
l’impostazione seguita dall’INPS con circolari n. 186/1999 e n. 15/2002,
ribadita peraltro con messaggio n. 118/2003.
In particolare, a fronte di una previsione sia di
natura legale che di carattere contrattuale collettiva, volta alla
regolamentazione del termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza
dell’obbligazione contributiva per il trattamento economico afferente alle ferie
non godute si va ad identificare necessariamente con il termine legale (art. 10,
D.Lgs. n. 66/2003) o contrattuale.
Ne consegue che il momento impositivo nonchè il
riferimento temporale dei contributi coincidono con il diciottesimo mese
successivo all’anno solare di maturazione delle ferie o con il più ampio termine
contrattualmente previsto.
Occorre inoltre rilevare, come chiarito dall’INPS con
messaggio n. 18850/2006, che possono verificare ipotesi peculiari di
interruzione temporanea della prestazione di lavoro per cause previsteda norme
di legge, ad esempio la malattia, la maternità, nonché la concessione di CIGO,
CIGS e CIG in deroga.
In
questi casi, qualora l’evento sospensivo intervenga nel corso dei diciotto mesi
di cui sopra, il termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva è da
ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo
impedimento, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende
l’ordinaria attività lavorativa."
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it