Trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto negli Enti pubblici non economici
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 20 del 17 giugno 2011, ha risposto ad un quesito dell'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in merito alle modalità e ai termini di erogazione del Trattamento di fine servizio e del Trattamento di fine rapporto ex art. 13 Legge n. 70/1975 e art. 3, Legge n. 140/1997.
La risposta in sintesi:
"...Al riguardo va dunque evidenziato
che l’art. 3, comma 5 L. n. 140/1997 prevede un termine di liquidazione più
favorevole nelle ipotesi di dimissioni per raggiungimento di limiti di età o di
servizio e nelle ipotesi di licenziamento (rectius “collocamento a riposo”) per
il raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, per inabilità o decesso
del dipendente.
Orbene, da una visione meramente letterale della norma non
rientra l’ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiungimento
dell’anzianità contributiva massima di 40 anni.
Infatti, l’anzianità
contributiva è da intendersi quale concetto più ampio dell’anzianità di
servizio, essendo la prima riferita a tutta la posizione contributiva del
dipendente, che può comprendere la contribuzione presso altri fondi di
previdenza obbligatoria ovvero contribuzione da riscatto o figurativa al di
fuori del rapporto di servizio con la PA.
L’anzianità di servizio,
evidentemente è quella riferita all’appartenenza nella PA.
È da rilevare
tuttavia che l’art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008, nella versione attualmente
vigente prevede che per gli anni 2009, 2010 e 2011 (quindi ancora per tutto
l’anno 2011), la PA può recedere dal rapporto di lavoro, nel rispetto di un
preavviso di sei mesi e con la salvaguardia della decorrenza del trattamento
pensionistico, nei riguardi di quei dipendenti che raggiungano una “anzianità
massima contributiva” di 40 anni.
Il combinato disposto di quest’ultima
norma, con quella sopra richiamata di cui alla legge del 1997 fa ritenere che
l’anzianità di servizio massima viene raggiunta anche nel momento in cui la
medesima, sommata a tutta la restante contribuzione posseduta dal dipendente,
permette il raggiungimento dei 40 anni di contributi, utili per il “collocamento
a riposo d’ufficio” da parte della PA: in tal caso l’anzianità massima di
servizio di cui alla L. n. 140/1997 si deduce da una norma di legge (l’art. 72,
comma 11, D.L. n. 112/2008).
Pertanto, per tutto l’anno 2011, salvo
successive proroghe, la cessazione dal servizio per il raggiungimento
dell’anzianità contributiva di 40 anni del dipendente può farsi rientrare
nell’ambito della norma di cui all’art. 3, comma 5 della L. n. 140/1997, con
riferimento all’applicazione dei termini più favorevoli di liquidazione dei
trattamenti di fine servizio."
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