Età pensionabile tersicorei e ballerini
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 22 del 17 giugno 2011, ha
risposto ad un quesito dell'ANFOLS (Associazione Nazionale delle Fondazioni
Liriche e Sinfoniche), in merito all’interpretazione della normativa inerente
l’età pensionabile dei tersicorei e ballerini.
Il quesito attiene in
particolare all’applicabilità a tali categorie della disciplina prevista
dall’art. 30, comma 1 del
D.Lgs. n.
198/2006, così come da ultimo modificata dall’art. 1 del
D.Lgs. n. 5/2010, concernente la sussistenza del diritto delle lavoratrici
in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, di
proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli
uomini.
La risposta in sintesi:
"...Con riferimento alle categorie
lavorative dei tersicorei e ballerini, la norma che definisce l’età pensionabile
dei medesimi è l’art. 4, comma 4, del
D.Lgs. n. 182/1997, così come riformulato dall’art. 3, comma 7 del D.L. n.
64/2010 (conv. da
L. n. 100/2010).
Tale norma individua un’età pensionabile di 45 anni per
uomini e donne, con la possibilità di opzione per il proseguimento dell’attività
di servizio fino al “limite massimo” di 47 anni per le donne e di 52 anni per
gli uomini.
Questa disciplina, in virtù della sua specialità, non può
ritenersi compatibile con la norma generale sopra ricordata, di cui all’art. 30,
comma 1,
D.Lgs. n. 198/2006, che riconosce il diritto alle lavoratrici di proseguire
il rapporto di lavoro fino all’età pensionabile prevista per gli uomini.
Infatti, la disciplina speciale relativa ai ballerini e tersicorei precisa
letteralmente che il limite di età – differenziato per gli uomini e per le donne
– per cui è possibile l’esercizio dell’opzione, è un “limite massimo”:
evidentemente il Legislatore ha ritenuto opportuna una differenziazione dell’età
pensionabile massima in relazione al sesso del lavoratore, in virtù delle
particolari caratteristiche dell’attività medesima.
Vi è da aggiungere
inoltre, che tale norma così come riformulata, da considerarsi incompatibile con
la prima, è anche successiva alla norma generale sopra ricordata.
Per inciso
non può altresì non ricordarsi che la norma speciale di cui al
D.Lgs. n. 182/1997, come novellato dall’art. 3, comma 7, del D.L. n.
64/2010, è prevista solamente per i due anni successivi all’entrata in vigore
del provvedimento normativo di modifica ed unicamente per il personale assunto a
tempo indeterminato. Ne consegue pertanto che, a regime, il limite massimo dietà
pensionabile per le categorie de quibus è fissato, per uomini e donne, a 45
anni.
Si conclude pertanto, che l’età pensionabile prevista per i tersicorei e ballerini, con la relativa opzione, è solo quella attualmente disciplinata dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 182/1997."
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