Fondo Volo – contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 40, L. n. 183/2010
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 23 del 17 giugno 2011, ha risposto ad un quesito della FILT CGIL, AVIA (Assistenti di Volo Italiani Associati) e IPA (Italian Pilots Association), in merito alla possibilità di riconoscere, tra gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi utili ai fini della determinazione dell’importo su cui calcolare i contributi riconosciuti figurativamente durante il periodo di percezione di prestazioni a sostegno del reddito, l’indennità di volo, nella misura del 100% e non del 50% come avviene attualmente.
La risposta in sintesi:
"...L’art. 40,
Legge n. 183/2010 (c.d.
Collegato lavoro) ha previsto che, ai fini del calcolo della retribuzione annua
pensionabile per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo
da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è
pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore,
in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il
predetto importo va determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi
retributivi ricorrenti e continuativi.
Tale disposizione ridefinisce, dunque,
i criteri contenuti precedentemente nell’art. 8
L. n. 155/1981, secondo il quale tale importo era determinato con
riferimento all’anno solare
immediatamente precedente in cui risultavano
percepite retribuzioni in costanza di lavoro.
Per quanto concerne la
determinazione della retribuzione imponibile e conseguentemente pensionabile,
sulla quale sono commisurati i contributi per il personale del Fondo volo, come
precisa l’INPS con circ. n. 52/2005, bisogna far riferimento all’art. 1,
D.Lgs. n. 164/1997 il quale richiama la definizione di retribuzione
imponibile prevista dall’art. 12,
L. n. 153/1969 e successive integrazioni e modificazioni.
Tale norma,
modificata dall’art. 6,
D.Lgs. n. 314/1997, in vigore dal 1° gennaio 1998, richiama a sua volta le
disposizioni dell’art. 48 del TUIR il quale, al comma 6, prevede che le
indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto
collettivo “concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro
ammontare”.
Ciò premesso, sembra potersi legittimamente sostenere come la
specialità della norma riguardante il Fondo Volo – il cui ordinamento, proprio
per le peculiarità che contraddistinguono il rapporto di lavoro del personale
viaggiante, presenta una serie di norme affatto particolari – prevalga sul
disposto del citato art. 40.
Peraltro non risulta possibile estendere in via
analogica quanto previsto dall’art. 1 quater, comma 2, D.L. n. 249/2004 (conv.
da L.
n. 291/2004), alla fattispecie di cui all’art. 40. L. n. 183/2010, in quanto
l’art. 1 quater citato detta disposizioni con riferimento alla retribuzione
pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo
fino al 31 dicembre 1997 e mentre l’art. 40,
Legge n. 183/2010
concerne il calcolo della retribuzione annua pensionabile per i periodi
successivi al 31 dicembre 2004."
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