Referente unico per l’assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 17 giugno 2011, ha
risposto ad un quesito dell'Università degli Studi di Firenze, in merito alla
corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 24, comma
1 lett. a), Legge n.
183/2010 che ha innovato l’art. 33,
Legge n. 104/1992 con riferimento al referente unico per l’assistenza alla
persona in situazione di handicap grave.
In particolare, chiede se sia
legittima la fruizione dei permessi ex art. 33,
Legge n. 104/1992, a mesi alterni da parte di più aventi diritto, per
l’assistenza a familiari disabili in situazione di handicap grave alla luce
delle modifiche apportate con il c.d. Collegato Lavoro.
La risposta in sintesi:
"...Al fine di sciogliere il dubbio
interpretativo prospettato dall’istante, appare opportuno ricordare che lo
stesso Consiglio di Stato ha definito il referente unico come il soggetto che
assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di
riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il
coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni
dell’assistito" (cfr. parere n. 5078/2008).
Alla luce del suddetto
orientamento si può sostenere, pertanto, che il referente unico si identifica
con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla
persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti.
A conforto di ciò, si osserva che laddove il Legislatore abbia voluto
individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola generale sopra
delineata, ha previsto espressamente ipotesi eccezionali in cui viene
contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di due soggetti per
l’assistenza di uno stesso familiare: è questo il caso dei genitori rispetto ai
quali l’art. 33, comma 3, lett. a) ultimo periodo dispone espressamente che "per
l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il
diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono
fruirne anche alternativamente"."
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