Applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 5/2011 relativamente alla festività del 17 marzo 2011
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 25 del 17 giugno 2011, ha
risposto ad un quesito dell'ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio
Sanitari) e Confindustria, in merito alla corretta interpretazione della
disposizione normativa di cui all’art. 1 del D.L. n. 5/2011, convertito in
L. n. 47/2011, con particolare riferimento al trattamento economico e
normativo da applicare alla giornata del 17 marzo 2011, istituita quale festa
nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
In particolare,
chiede se la giornata del 17 marzo 2011 debba essere considerata come:
-
assenza non retribuita e, ove lavorata, remunerata con l’ordinaria retribuzione,
- giorno festivo, dando luogo, nell’ipotesi in cui venga svolta l’attività
lavorativa, alle maggiorazioni economiche previste dal CCNL applicato oltre alla
retribuzione aggiuntiva,
- ad un giorno di riposo compensativo.
La risposta in sintesi:
"...Il Legislatore ha pertanto
istituito, solo per quest’anno, una nuova festività nazionale il cui trattamento
economico è legato a quello previsto per la giornata del 4 novembre ovvero, alla
luce delle modifiche introdotte con legge di conversione n. 47/2011, a quello
relativo ad una delle altre festività soppresse di cui alla L. n. 54/1977.
Muovendo da un’interpretazione letterale dell’articolato normativo, emerge
chiaramente che nè il Decreto istitutivo nè la successiva Legge di conversione
contengono alcuna indicazione circa il trattamento da riservare ai lavoratori.
In particolare, non essendovi alcun richiamo all’art. 5, L. n. 260/1949, è
possibile ritenere che il Legislatore abbia inteso escludere l’applicazione,
alla nuova festività nazionale, del trattamento normalmente spettante, in via
ordinaria, per questa tipologia di ricorrenze; nello specifico è stato prevista,
infatti, una particolare disciplina basata sul “trasferimento” al 17 marzo del
trattamento che i datori di lavoro avrebbero, altrimenti, attribuito in
occasione delle festività soppresse.
Atteso che la L. n. 54/1977 si limita a
disporre la soppressione di alcune festività religiose e civili, senza fare
alcun riferimento a quanto si dovrebbe corrispondere ai lavoratori in occasione
di tali ex festività, è necessario far riferimento ai contratti collettivi di
settore che regolano, secondo criteri non sempre uniformi, la materia, al fine
di individuare il trattamento economico normativo dovuto per la festività del 17
marzo 2011.
A tal proposito, in risposta al quesito avanzato dall’ARIS, si
precisa che i contratti collettivi relativi al personale medico e non,
sottoscritti dall’associazione istante, non prevedono alcun trattamento
aggiuntivo: le disposizioni contenute nel CCNL per il personale non medico della
sanità privata (cfr. art. 30) e quelle del CCNL per il personale medico (cfr.
art. 18), infatti, prevedono espressamente che, in sostituzione delle festività
soppresse, i dipendenti abbiano diritto a quattro giornate di ferie aggiuntive.
Ciò premesso, muovendo dalla ratio esplicitata nella norma che mira ad evitare
l’introduzione di “nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
delle imprese private”, appare possibile ritenere che l’istituzione del 17 marzo
quale giorno festivo comporti, in via generale, la sostituzione di una delle
festività soppresse previste dai contratti collettivi applicati dall’Aris, con
la conseguente riduzione delle ferie da quattro giorni a tre.
Laddove,
peraltro, il personale medico e non medico abbia prestato la propria attività
lavorativa nella giornata festiva del 17 marzo 2011, si può ritenere che il
trattamento economico e normativo da applicare andrà a coincidere con la
retribuzione prevista dal contratto collettivo applicato in azienda per le altre
festività lavorate.
Con riferimento, invece, all’istanza avanzata da
Confindustria, in linea con le precedenti considerazioni e, dunque,
coerentemente con la finalità espressamente individuata dalla norma, appare
opportuno interpretare la disposizione in oggetto, come modificata dalla L. n.
47/2011, nel senso di permettere al singolo datore di lavoro di scegliere, per
la giornata del 17 marzo 2011, il trattamento che risulti meno oneroso per
l’impresa, prendendo in considerazione, in via alternativa, il 4 novembre o
altra festività soppressa.
A sostegno di tale soluzione interpretativa,
peraltro, si sottolinea che lo stesso tenore letterale della disposizione pone
in un vero e proprio rapporto di alternatività, la giornata del 4 novembre con
le altre ex festività, al fine di “compensare” gli oneri derivanti
dall’introduzione della festa nazionale: è, infatti, espressamente previsto che,
per il giorno 17 marzo, devono applicarsi gli effetti economici e giuridici
previsti “per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre
festività tuttora soppresse”.
Per le ragioni sin qui esposte, in coerenza con
la ratio legis enunciata nella norma, appare possibile affermare che, al fine
dell’individuazione del trattamento economico - normativo da erogare ai
lavoratori in occasione della festività nazionale del 17 marzo 2011, il singolo
datore di lavoro può scegliere come riferimento, sia la giornata del 4 novembre
sia, in via alternativa, una qualsiasi delle altre festività tuttora soppresse
ai sensi della L. n. 54/1977."
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