Interruzione di gravidanza prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 32 del 19 agosto 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sulla possibile qualificazione come “malattia determinata da gravidanza” l’interruzione della gravidanza intervenuta prima del 180° giorno dal suo inizio, stante il disposto dell’art 12 del D.P.R. n. 1026/1976 che considera tale interruzione, non come parto, ma come aborto e se conseguentemente sia applicabile la speciale tutela prevista dall’art 20 del D.P.R. n. 1026/1976, secondo cui “non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza”:
La risposta in sintesi:
".... è possibile concludere affermando che in caso di interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione trova applicazione la speciale tutela di cui all’art 20 del D.P.R. n. 1026/1976 (non computabilità agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, dei periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza).".
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