Inarcassa e imprese edili
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 17 del 30 luglio 2012, ha
risposto ad un quesito dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), in merito alla corretta interpretazione della
disposizione di cui all’art. 10, L. n. 6/1981, recante la disciplina
previdenziale per le categorie professionali degli ingegneri e degli architetti.
In particolare, l’istante chiede se l’obbligo di versare il contributo
integrativo all’Inarcassa, previsto dall’articolo citato con espresso
riferimento alle associazioni o società di professionisti per ogni membro
iscritto agli albi di ingegnere e di architetto, possa ritenersi sussistente
anche nei confronti delle imprese edili, nella misura in cui risultino
qualificate per le attività di progettazione e si avvalgano, a tal fine, di
personale iscritto ai medesimi albi.
La risposta in sintesi:
"... Alla
luce del quadro regolatorio sopra declinato e con particolare riferimento alle
imprese di costruzione appartenenti al settore dell’edilizia, si ritiene
opportuno formulare le seguenti osservazioni.
Innanzitutto, è necessario
precisare che le imprese da ultimo menzionate svolgono in via prevalente
attività di costruzione, ovvero di esecuzione di lavori di opere edili in virtù
di quanto disposto nelle clausole del CCNL edilizia.
Da ciò emerge,
evidentemente, che le imprese edili non sono annoverabili nell’ambito di alcuna
delle categorie di soggetti individuate dalle norme di cui sopra, né tantomeno
sembrerebbero alle stesse assimilabili.
Con particolare riferimento alle
società di ingegneria si ricorda, infatti, che queste ultime trovano la propria
definizione normativa nell’art. 90 comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 (c.d.
Codice dei Contratti pubblici), alla luce del quale è possibile individuare i
requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo che qualificano le summenzionate
società.
Per quanto concerne il primo profilo, si richiede la forma
costitutiva delle società di capitali, mentre, in relazione al secondo aspetto,
nell’oggetto sociale si contemplano specifiche attività professionali quali
“studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”.
Dal lato prettamente operativo, sebbene le società di ingegneria e quelle che
svolgono attività edile risultino connotate da elementi in parte comuni si
distinguono, tuttavia, con riferimento allo svolgimento dell’attività di
progettazione.
Si fa presente in proposito che normalmente l’attività propria
dell’impresa di costruzione non viene a confondersi con quella delle sopra
indicate società, anche qualora il progetto posto a base della gara d’appalto
non sia definito in ogni suo elemento, ma consenta all’impresa edile di
predisporre integrazioni mediante diversi livelli progettuali. Ciò in quanto
tali livelli vengono in sostanza realizzati dall’impresa che ne è al contempo
destinataria.
In linea con quanto sopra osservato, si ritiene, in risposta al
quesito avanzato che, qualora l’attività di progettazione rivesta per l’impresa
edile un ruolo interno e strumentale all’espletamento dell’attività principale
costituita dalla realizzazione di un’opera, non sia dovuto il versamento del
contributo integrativo all’Inarcassa ex art. 10, L. n. 6/1981.
L’assolvimento
dell’obbligo in esame, risulterebbe, invece, dovuto da parte di una realtà
organizzativa in forma di impresa edile, con le caratteristiche nonché i
presupposti soggettivi di cui all’art. 90, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.
163/2006, che espleti attività di progettazione non già in proprio e
funzionalmente all’oggetto sociale, quanto piuttosto in conto terzi,
identificandosi pertanto l’attività stessa nel prodotto finale dell’opera
intellettuale prestata dai dipendenti della società medesima.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it