Legge n. 68/1999 e computo autisti soccorritori
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 20 del 1° agosto 2012, ha
risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, in merito alla corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 3,
comma 4, L. n. 68/1999.
In particolare, l’istante chiede se sia possibile
interpretare il dettato della citata norma, al fine di ricomprendere nel campo
di applicazione della stessa anche la categoria degli autisti soccorritori
appartenenti ai servizi di trasporto per l’emergenza-urgenza 118.
La risposta in sintesi:
"... Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si evidenzia che i servizi di trasporto per le emergenze ed urgenze 118, così come i servizi di polizia e di protezione civile, risultano connotati dalla necessità di fronteggiare situazioni di emergenza, mediante tempestivi interventi, volti alla tutela di beni a rilevanza costituzionale, quali in primo luogo il diritto alla salute e alla conseguente assistenza sanitaria e, pertanto, possano essere assimilati alle categorie indicate dalla norma ex art. 3, comma 4.".
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